Cassazione Penale, Ordinanza n. 31174/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello e ha posto a carico della ricorrente le spese processuali, oltre al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato di cui all'art. 337 c.p. e altro. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento del vizio di mente. Secondo la Corte di cassazione, la censura era sostanzialmente una riproposizione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni logiche e adeguate in punto di responsabilità; non venivano quindi introdotti profili nuovi o specifiche criticità idonee a superare la valutazione di merito.
Norme richiamate
Richiamato solo per individuare uno dei reati oggetto della condanna impugnata; la decisione di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il dedotto vizio di mente, per essere utilmente prospettato in cassazione, deve confrontarsi con le valutazioni di merito e con gli argomenti logici che le sorreggono; una mera reiterazione delle stesse doglianze non è sufficiente a determinare l'annullamento della decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali può essere accompagnata dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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