Cassazione Civile, Ordinanza n. 35645/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, resa in memoria, non producesse l'estinzione del processo ma determinasse la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non vi è pronuncia sulle spese nel testo trascritto, se non il riferimento finale 'spese compensate'.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto avverso una sentenza della commissione tributaria regionale. Prima della decisione, il difensore del ricorrente ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata della controversia. Il testo precisa inoltre che l'Agenzia delle Entrate non si era costituita con rituale controricorso notificato ex art. 370 c.p.c., ma solo con un atto tardivo di costituzione, depositato ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza pubblica. La questione processuale affrontata dalla Corte riguarda l'effetto di tale dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sulla permanenza dell'interesse a coltivare il ricorso.
Norme richiamate
è richiamato per evidenziare che la costituzione dell'Agenzia non era avvenuta con controricorso notificato, ma solo con atto tardivo e quindi processualmente inidoneo a far sorgere le ordinarie prerogative della parte regolarmente costituita
viene richiamato per affermare che le garanzie previste per le parti regolarmente costituite non spettano al soggetto intimato che sia comparso solo con tardivo atto di costituzione
Cass. sez. I, n. 9672/2021
citata a sostegno dell'inefficacia del tardivo atto di costituzione ai fini della costituzione processuale piena
Cass. sez. I, n. 9601/2021
citata nello stesso senso circa l'inidoneità del tardivo atto di costituzione a produrre gli effetti della rituale costituzione
Cass. S.U., n. 19980 del 23/09/2014
richiamata per il principio sulle garanzie processuali riservate alle parti regolarmente costituite
Cass. Sez. L., n. 25625 del 12/11/2020
richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere non estingue il processo, ma comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse
Massime di principio
- La dichiarazione di adesione a una definizione agevolata della controversia, resa nel corso del giudizio di legittimità, può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso, con conseguente inammissibilità.
- La cessazione della materia del contendere, quando sia dichiarata in sede processuale, non comporta automaticamente l'estinzione del processo, ma può tradursi nella sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire fino alla decisione.
- La costituzione della parte intimata mediante atto tardivo e non tramite rituale controricorso notificato non le attribuisce le prerogative processuali proprie della parte regolarmente costituita.
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