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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30288/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in appello alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per due reati tributari commessi quale legale rappresentante e liquidatore di una società, ricorreva per cassazione deducendo un unico motivo articolato in più profili. In primo luogo lamentava violazione di legge per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, assumendo che l'assunzione di ulteriore prova, in particolare l'escussione del commercialista, avrebbe potuto escludere la responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo. In secondo luogo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenendo la pena eccessiva. Infine, con riferimento al capo relativo all'omessa dichiarazione, deduceva la mancata declaratoria di prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sulla rinnovazione istruttoria, richiamando il carattere eccezionale dell'istituto in appello e la natura discrezionale della relativa valutazione del giudice di merito, insindacabile se congruamente motivata. Ha poi escluso che l'omessa assunzione della prova richiesta potesse incidere sulla responsabilità, osservando che negli obblighi tributari la conservazione delle scritture contabili e la presentazione delle dichiarazioni fiscali gravano personalmente sull'imprenditore e non sono delegabili, con conseguente irrilevanza della prospettata escussione del commercialista. Quanto alla pena, ha rilevato che essa era stata determinata nel minimo edittale e che l'aumento per la continuazione era congruo, anche in ragione del superamento di oltre il doppio delle soglie di punibilità per entrambe le imposte. Essendo il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    viene richiamato quale norma incriminatrice del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte valorizza la personalità dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili gravante sull'imprenditore.

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    viene richiamato quale norma incriminatrice dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale; la Corte ribadisce che il dovere di presentazione è personale e indelegabile, salvo la mera predisposizione e trasmissione telematica tramite professionista.

  • art. 616 c.p.p.

    viene applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal tipo di doglianza in cassazione per violazione di legge, in relazione alla censura sulla rinnovazione istruttoria e sul trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è istituto eccezionale: il giudice può disporla solo quando, nonostante il materiale già acquisito, ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; se la decisione di diniego è adeguatamente motivata, essa è insindacabile in cassazione.
  • In materia di reati tributari, l'affidamento a un professionista della predisposizione o dell'invio della dichiarazione non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per omessa dichiarazione, poiché il dovere di presentazione resta personale e indelegabile.
  • Quando la prova richiesta mira a dimostrare l'assenza dell'elemento soggettivo, essa può essere ritenuta superflua se gli obblighi violati sono giuridicamente riferibili in via diretta all'imputato e il compendio probatorio già consente di affermarne la responsabilità.
  • In sede di legittimità, la censura sul trattamento sanzionatorio non può fondarsi su mere valutazioni di merito se la pena è stata determinata nel minimo edittale e l'aumento per la continuazione risulta logicamente giustificato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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