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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18644/2025 del 17/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione sostenendo attenuazione della pericolosità: confessa nel giudizio abbreviato, ha iniziato a lavorare in carcere con prospettiva di assunzione esterna, avrebbe avuto ruolo marginale nell'associazione e le condotte successive sarebbero indicative dell'interruzione dei rapporti con l'ambiente criminoso; inoltre non sarebbe sussistito pericolo di fuga né di inquinamento probatorio e propone il domicilio della madre, in contesto diverso da quello dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le motivazioni del Tribunale di Catania adeguate: grave quadro indiziario, ruolo continuativo nell'associazione per oltre un mese, prosecuzione dell'attività di spaccio fino al 18 giugno 2022, il che integra indicazioni di pericolosità attuale; l'attività lavorativa in carcere e la confessione non sono di per sé sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione; il tempo trascorso non è significativo di per sé e non è stato dimostrato che il domicilio indicato sia in contesto territorialmente diverso; inoltre un braccialetto elettronico può impedire l'allontanamento ma non la commissione di reati della stessa specie anche in ambito domestico. Conseguentemente il ricorso è inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti. Nel caso è reato-fine ascritto al ricorrente; la Corte ne considera la rilevanza ai fini della valutazione delle esigenze cautelari e della possibile reiterazione di reati della stessa specie.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La contestazione di associazione rafforza la presunzione relativa di inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere e giustifica una valutazione complessiva della pericolosità.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari. La Corte ricorda che il ricorso in Cassazione può investire anche le esigenze cautelari solo se dedotta la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; in mancanza si tratta di diversa valutazione dei fatti non sindacabile in Cassazione.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma richiamata indirettamente rispetto alla riforma del 2015: va valutato il tempo trascorso tra i fatti e l'esecuzione della misura per verificare se la presunzione di inadeguatezza della custodia in carcere sia superata; tuttavia il tempo è un elemento fra altri e rilevante solo se significativo e non accompagnato da atti successivi sintomatici di pericolosità.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma citata in relazione all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275 c.p.p.; influenza la valutazione del tempo trascorso come elemento per attenuare esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente la condanna alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicato per disporre il versamento di €3.000,00 a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Citata come principio richiamato in relazione alla condanna pecuniaria per ricorso inammissibile e alla valutazione della colpa nell'aver proposto il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti la valutazione della pericolosità è complessiva: conta non solo la data dell'ultimo reato-fine ma anche il grado di inserimento, la continuità dell'attività e condotte successive.
  • La confessione e la scelta del giudizio abbreviato non sono di per sé sufficienti a far venire meno le esigenze cautelari, specie se permangono indizi di ruolo continuativo o atti successivi compatibili con la prosecuzione dell'attività illecita.
  • Il mero decorso del tempo tra il fatto e l'esecuzione della misura è un elemento neutro se non abbina altri fatti nuovi che dimostrino la cessazione della pericolosità.
  • Il collocamento agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico può limitare l'allontanamento dal domicilio ma non esclude necessariamente la possibilità di commettere reati della stessa specie anche in ambito domestico; pertanto non sempre è ritenuto adeguato.
  • Il ricorso per cassazione avverso valutazioni di merito è ammissibile solo se deduce specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; censure che richiedono una diversa valutazione dei fatti sono normalmente inammissibili.
  • La richiesta di domiciliazione in luogo diverso da quello dei fatti deve essere adeguatamente documentata già nei gradi precedenti; la mera affermazione senza prova della diversa collocazione territoriale raramente basta a modificare le esigenze cautelari.

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