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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38315/2025 del 26/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la condanna confermata in appello per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione). L'imputazione originaria denunciava la mancata tenuta dei libri contabili; in udienza il P.M. ha modificato la contestazione in omessa consegna o tenuta dei libri in modo da non consentire la ricostruzione. Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 518 e 521 c.p.p. per mutamento della fattispecie a suo danno; 2) manifesta illogicità della motivazione circa il ruolo dei due libri e la relazione del curatore; 3) errata qualificazione del requisito psicologico ai sensi dell'art. 216, n.2 l. fall. (la Corte avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico mentre la norma richiederebbe il dolo specifico); 4) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla bancarotta patrimoniale per distrazione, per presunto travisamento delle tesi del consulente del curatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) inammissibile e ha rigettato il motivo sul mutamento dell'imputazione (artt. 518/521 c.p.p.). Tuttavia ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la motivazione e la qualificazione del dolo rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale (secondo e terzo motivo). In particolare la Corte ha affermato che la fattispecie concretamente accertata è l'omessa consegna dei libri (ipotesi che richiede dolo specifico) e non la mera tenuta confusa sorretta da dolo generico; ha altresì rilevato carenze e genericità nella motivazione della Corte d'appello circa la natura delle irregolarità dei libri. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame e precisa ricostruzione della fattispecie documentale alla luce dei principi affermati. Le statuizioni sulla bancarotta patrimoniale per distrazione sono rimaste in gran parte confermate (motivo sul punto inammissibile).

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    La norma contiene due distinte ipotesi: nella prima (sottrazione, distruzione, falsificazione, omessa consegna o omessa tenuta parziale) è richiesta la presenza del dolo specifico (scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); nella seconda (tenuta della contabilità in "guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari") è sufficiente il dolo generico, poiché la locuzione si riferisce alla condotta e non alla volontà dell'agente.

  • art. 217, legge fallimentare

    Richiamata implicitamente per distinguere la bancarotta fraudolenta specifica (art. 216) dalla bancarotta semplice documentale (art. 217): la qualificazione richiede accertamento del diverso elemento soggettivo e della diversa natura della condotta.

  • art. 518 c.p.p.

    Norma procedurale relativa al contenuto dell'imputazione e alla necessaria correlazione tra accusa e sentenza; applicata per valutare se la modifica in udienza abbia prodotto un mutamento del fatto con pregiudizio per la difesa.

  • art. 521 c.p.p.

    Norma sul procedimento nei casi di modificazione dell'imputazione e sulla possibilità di trasmettere atti alla parte pubblica; valutata in relazione alla compatibilità tra imputazione originaria e modifica in udienza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamata in tema di vizio di motivazione deducibile da altro atto del processo: la parte è tenuta ad allegare il documento rispetto al quale si denuncia il travisamento/mancanza di motivazione per assolvere il requisito di autosufficienza dell'impugnazione.

  • artt. 15, co. 4 e 16, co. 1, n. 3, legge fallimentare

    Richiamati per ricordare gli obblighi dell'imprenditore in tema di deposito della documentazione contabile: l'omessa esibizione ingiustificata è indice di fraudolenza e non può essere sanata dalla tardiva produzione in sede penale.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione in dibattimento è lecita se non muta radicalmente la fattispecie essenziale e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi: la verifica è materiale, non meramente formale.
  • L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. comprende due ipotesi distinte: quelle che richiedono dolo specifico (sottrazione, distruzione, omessa consegna, omessa tenuta parziale) e quella che richiede solo dolo generico (tenuta dei libri in modo da impedire la ricostruzione). La qualificazione fra le due condotte è decisiva per l'elemento psicologico da accertare.
  • La tardiva esibizione dei libri in sede penale non esclude di per sé la consumazione del reato documentale commesso in epoca anteriore: la produzione tardiva può anzi costituire indizio di fraudolenza e non sostituisce gli obblighi imposti dalla procedura fallimentare.
  • In Cassazione i vizi di motivazione devono essere dedotti con specificità: la censura generica del "difetto di motivazione" è inammissibile se non indicati con precisione gli elementi contraddetti o omessi e gli atti processuali posti a confronto.
  • Quando coesistono ipotesi alternative di bancarotta documentale, occorre accertare se si tratta di condotte storicamente diverse (che possono coesistere) o di una sola condotta interpretata diversamente; la distinzione influisce sulla configurazione del reato e sull'elemento soggettivo.

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