Cassazione Penale, Sentenza n. 38315/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la condanna confermata in appello per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione). L'imputazione originaria denunciava la mancata tenuta dei libri contabili; in udienza il P.M. ha modificato la contestazione in omessa consegna o tenuta dei libri in modo da non consentire la ricostruzione. Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 518 e 521 c.p.p. per mutamento della fattispecie a suo danno; 2) manifesta illogicità della motivazione circa il ruolo dei due libri e la relazione del curatore; 3) errata qualificazione del requisito psicologico ai sensi dell'art. 216, n.2 l. fall. (la Corte avrebbe ritenuto sufficiente il dolo generico mentre la norma richiederebbe il dolo specifico); 4) violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla bancarotta patrimoniale per distrazione, per presunto travisamento delle tesi del consulente del curatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha dichiarato il motivo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) inammissibile e ha rigettato il motivo sul mutamento dell'imputazione (artt. 518/521 c.p.p.). Tuttavia ha ritenuto fondati i motivi che censuravano la motivazione e la qualificazione del dolo rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale (secondo e terzo motivo). In particolare la Corte ha affermato che la fattispecie concretamente accertata è l'omessa consegna dei libri (ipotesi che richiede dolo specifico) e non la mera tenuta confusa sorretta da dolo generico; ha altresì rilevato carenze e genericità nella motivazione della Corte d'appello circa la natura delle irregolarità dei libri. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame e precisa ricostruzione della fattispecie documentale alla luce dei principi affermati. Le statuizioni sulla bancarotta patrimoniale per distrazione sono rimaste in gran parte confermate (motivo sul punto inammissibile).
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
La norma contiene due distinte ipotesi: nella prima (sottrazione, distruzione, falsificazione, omessa consegna o omessa tenuta parziale) è richiesta la presenza del dolo specifico (scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori); nella seconda (tenuta della contabilità in "guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari") è sufficiente il dolo generico, poiché la locuzione si riferisce alla condotta e non alla volontà dell'agente.
Richiamata implicitamente per distinguere la bancarotta fraudolenta specifica (art. 216) dalla bancarotta semplice documentale (art. 217): la qualificazione richiede accertamento del diverso elemento soggettivo e della diversa natura della condotta.
Norma procedurale relativa al contenuto dell'imputazione e alla necessaria correlazione tra accusa e sentenza; applicata per valutare se la modifica in udienza abbia prodotto un mutamento del fatto con pregiudizio per la difesa.
Norma sul procedimento nei casi di modificazione dell'imputazione e sulla possibilità di trasmettere atti alla parte pubblica; valutata in relazione alla compatibilità tra imputazione originaria e modifica in udienza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamata in tema di vizio di motivazione deducibile da altro atto del processo: la parte è tenuta ad allegare il documento rispetto al quale si denuncia il travisamento/mancanza di motivazione per assolvere il requisito di autosufficienza dell'impugnazione.
artt. 15, co. 4 e 16, co. 1, n. 3, legge fallimentare
Richiamati per ricordare gli obblighi dell'imprenditore in tema di deposito della documentazione contabile: l'omessa esibizione ingiustificata è indice di fraudolenza e non può essere sanata dalla tardiva produzione in sede penale.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in dibattimento è lecita se non muta radicalmente la fattispecie essenziale e se l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi: la verifica è materiale, non meramente formale.
- L'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. comprende due ipotesi distinte: quelle che richiedono dolo specifico (sottrazione, distruzione, omessa consegna, omessa tenuta parziale) e quella che richiede solo dolo generico (tenuta dei libri in modo da impedire la ricostruzione). La qualificazione fra le due condotte è decisiva per l'elemento psicologico da accertare.
- La tardiva esibizione dei libri in sede penale non esclude di per sé la consumazione del reato documentale commesso in epoca anteriore: la produzione tardiva può anzi costituire indizio di fraudolenza e non sostituisce gli obblighi imposti dalla procedura fallimentare.
- In Cassazione i vizi di motivazione devono essere dedotti con specificità: la censura generica del "difetto di motivazione" è inammissibile se non indicati con precisione gli elementi contraddetti o omessi e gli atti processuali posti a confronto.
- Quando coesistono ipotesi alternative di bancarotta documentale, occorre accertare se si tratta di condotte storicamente diverse (che possono coesistere) o di una sola condotta interpretata diversamente; la distinzione influisce sulla configurazione del reato e sull'elemento soggettivo.
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