Cassazione Civile, Ordinanza n. 02235/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia originava da una domanda proposta dalla società locatrice nei confronti della società conduttrice per ottenere il pagamento di euro 343.672,06 a titolo di componente variabile del canone di locazione asseritamente arretrata dal 2013 al 2017, relativa a un albergo sito in Genova. Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando la convenuta al pagamento di euro 338.671,06 oltre spese. La sentenza era stata impugnata dalla soccombente, ma la Corte d'appello di Genova aveva rigettato il gravame e condannato l'appellante alle spese del grado. In Cassazione la società conduttrice aveva proposto ricorso affidato a due motivi; tuttavia, prima della decisione, aveva rinunciato al ricorso con richiesta di compensazione delle spese, rinuncia accettata dalla controricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con accettazione della parte controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non è stata adottata alcuna pronuncia sul merito dei due motivi di ricorso. La Corte ha inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non è stata disposta pronuncia sulle spese per effetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione"
l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non sorge quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, perché tale esito non equivale a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia non comporta una decisione sul merito dei motivi dedotti nel ricorso.
- Quando la rinuncia al ricorso è accettata dalla parte resistente, la Corte non provvede sulle spese se le parti hanno regolato concordemente tale profilo.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché tale esito non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione.
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