Cassazione Penale, Sentenza n. 12390/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Maggini Elio aveva impugnato la condanna per furto tentato, aggravato dall'effrazione e dalla natura dei beni, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali. Successivamente, in pendenza del ricorso per cassazione, è stata depositata la remissione della querela da parte della persona offesa e documentata l'accettazione della remissione da parte dell'imputato. Il reato è divenuto procedibile solo a querela di parte a seguito del d.lgs. n.150/2022, per cui la remissione accettata estingue il reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che il ricorso era tempestivo e che erano in atti la remissione della querela e la sua accettazione. Alla luce del d.lgs. n.150/2022, e conformemente alla giurisprudenza richiamata, ha dichiarato che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Le spese processuali sono state poste a carico dell'imputato (querelato).
Norme richiamate
Ha reso il reato procedibile solo a querela di parte; perciò la remissione della querela, una volta accettata, estingue il reato.
Indica le condizioni della remissione di querela e limita il controllo del giudice di legittimità alla verifica dell'evidenza delle condizioni di estinzione, carattere di constatazione più che di apprezzamento.
Prevede la declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di legittimità quando sussiste una causa estintiva rilevabile in cassazione.
Cass. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)
Stabilisce che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e va rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.
Cass. Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)
Conferma il principio che la remissione accettata estingue il reato e deve essere dichiarata dalla Cassazione.
Cass. Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 (Mazzamuto)
Precisa che, in presenza di causa di estinzione del reato, il controllo di legittimità è circoscritto alla constatazione dell'evidenza delle condizioni di cui all'art.129 comma 2 c.p.p.; l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile solo a querela di parte, la remissione della querela ritualmente accettata estingue il reato anche se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia tempestivamente proposto.
- Il giudice di legittimità deve rilevare d'ufficio la sopravvenuta estinzione del reato e annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando risultino in modo evidente la remissione e la relativa accettazione.
- In presenza di una causa estintiva come la remissione, il controllo della Cassazione è limitato alla verifica documentale dell'evidenza delle condizioni previste dall'art.129 c.p.p.; non si procede ad un nuovo esame di merito.
- Le spese processuali, in difetto di diversa pattuizione, sono poste a carico del querelato nonostante la declaratoria di estinzione del reato.
- È cruciale documentare tempestivamente in atti la remissione e la sua accettazione (ad es. allegando l'atto di remissione e la ricevuta o dichiarazione di accettazione) per permettere al giudice di legittimità di rilevare l'estinzione.
- La sopravvenuta estinzione per remissione prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso e deve essere rilevata anche se sollevata in corso di procedimento di legittimità.
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