Cassazione Penale, Sentenza n. 8999/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva principalmente: 1) violazione di legge e nullita per presunta omessa citazione in appello (notifiche e domicilio elettivo); 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione del ruolo di amministratore di fatto, contestando la valutazione delle prove (fatture, procura speciale, testimonianze, operazioni da 26.000 euro, consegna dimissioni, incarichi al commercialista) e l'omessa valutazione dell'elemento soggettivo e della possibile derubricazione in bancarotta semplice; 3) mancata rideterminazione delle pene accessorie in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n.222/2018
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito del precedente annullamento parziale e del rinvio, la Corte di Appello avesse poi fornito motivazione adeguata e congrua circa la qualifica di amministratore di fatto del Verucchi anche dopo il 22/05/2009, valorizzando elementi quali la mancata annotazione nelle scritture contabili di operazioni rilevanti (versamenti per 26.000 euro e successivi bonifici a favore del ricorrente), la conservazione delle scritture da parte del Verucchi, ritiri di corrispondenza e la gestione di transazioni con terzi senza registrazione. La Corte territoriale aveva inoltre riesaminato la questione delle pene accessorie conformemente alla pronuncia della Corte costituzionale; la Cassazione ha ritenuto insussistenti i vizi di motivazione e ha escluso che fosse necessario derubricare il reato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137 del 2020
consentita la requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale, citata come atto processuale
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
regola la notificazione al difensore quando l'imputato risulti irreperibile; richiamata nella vicenda relativa alla notifica del decreto di citazione in appello
art. 216, ultimo comma, legge fallimentare
norma che prevede la pena accessoria applicabile per la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte territoriale ha applicato la pena accessoria prevista e la Cassazione ha ritenuto corretta la rivalutazione effettuata dopo la pronuncia costituzionale
art. 217, comma secondo, legge fallimentare
distinzione interpretativa tra bancarotta semplice documentale e bancarotta fraudolenta: l'impedimento della ricostruzione patrimoniale è elemento tipico della bancarotta fraudolenta ai sensi dell'art. 216, non della bancarotta semplice ex art. 217
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e, cod. proc. pen.
norma che indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
norma richiamata nel ricorso (sia come parametro di valutazione processuale sia per censurare il procedimento), evocata nella cornice dei vizi procedurali denunciati
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti formali alla riproduzione dei motivi di gravame nella cassazione, citata in relazione alla riproduzione dei motivi
artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.
artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen.
norme processuali richiamate nel ricorso con riferimento alla valutazione delle prove e alla decisione di merito; la Corte ha ritenuto che la valutazione del merito sia rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione salvo macroscopici vizi logici
norma che prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata dalla Corte
Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018
Corte Cost., sent. n. 222/2018
pronuncia che ha inciso sulla legittimità delle pene accessorie fallimentari e che ha imposto ai giudici di merito di riesaminare la legittimità delle pene accessorie applicate; la Corte di Appello ha effettuato tale riesame in sede di rinvio
Massime di principio
- La qualificazione di amministratore di fatto richiede prova di un inserimento organico con funzioni direttive nelle attività aziendali; il giudice deve motivare in modo chiaro quali elementi probatori lo dimostrano e riferirsi a periodi e ruoli dei testi
- La Cassazione non ammette una nuova valutazione del merito dei fatti: può censurare la motivazione solo per vizi evidenti, macroscopici e logico-giuridicamente rilevanti; valutazioni probatorie approfondite restano di competenza del giudice di merito
- L'omessa registrazione di operazioni significative nelle scritture contabili e la gestione materiale di rapporti e documenti societari costituiscono elementi idonei, se adeguatamente motivati, a dimostrare la volontà di impedire la ricostruzione del patrimonio e quindi il dolo nella bancarotta fraudolenta documentale
- A seguito della pronuncia della Corte costituzionale n.222/2018, i giudici di merito sono tenuti a riesaminare la legittimità delle pene accessorie; la mancata motivazione su tale profilo può giustificare annullamento e rinvio
- Le notificazioni al difensore, ai sensi dell'art.161 c.p.p., sono valide quando l'imputato risulti irreperibile nella sede indicata; contestazioni sulla regolarità della notifica richiedono prova rigorosa dell'effettiva elezione di domicilio e della ricezione
- Nel dubbio tra bancarotta semplice e fraudolenta documentale va valutato se sussista l'evento consistente nell'impedimento della ricostruzione patrimoniale: tale requisito distingue la fraudolenza (art.216) dalla semplice irregolarita documentale (art.217)
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