Cassazione Penale, Ordinanza n. 26746/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse carente del requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p., perché generico e non correlato alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente proponeva un unico motivo di impugnazione deducendo il vizio di motivazione della sentenza di appello. Dal testo emerge che il ricorso era diretto contro la decisione della Corte d'appello di Roma e che la devoluzione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la possibilità di applicare la c.d. attenuante costituzionale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo era formulato in termini del tutto generici, privo di una specifica indicazione del tipo di vizio denunciato e senza un effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata; le doglianze si limitavano ad affermazioni astratte e di principio, senza richiamare i punti specifici della sentenza di merito contestati. La Corte osserva inoltre che i giudici di merito avevano già ricostruito i fatti e motivato in modo ampio, valorizzando le testimonianze e il materiale documentale di riscontro.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; la loro mancanza comporta l'inammissibilità.
Il ricorrente soccombente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando è solo astratto o assertivo e non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo va valutata non solo rispetto alla sua indeterminatezza, ma anche in relazione alla mancata correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell'impugnazione.
- Quando la devoluzione in appello è limitata a profili circoscritti, il ricorso per cassazione deve misurarsi con quei soli punti della motivazione che li hanno decisi, indicando specificamente gli errori denunciati.
- Se i giudici di merito hanno motivato in modo completo sulla ricostruzione dei fatti e sul compendio probatorio, non è sufficiente in cassazione una censura apodittica sulla responsabilità penale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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