Sentenza n. 907/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio-rigetto asseritamente formatosi in relazione all’istanza di accesso agli atti del 18 dicembre 2025 di cui al prot. 0362507/2025, nei confronti del Comune di Cagliari, nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque collegato; e per l’accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 dicembre 2025, con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione e rilascio della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto asseritamente formatosi, nonché riscontri parziali, sull'istanza di accesso documentale del 18 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile interessato da un'ordinanza di demolizione e da un procedimento espropriativo connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, ha chiesto al Comune di Cagliari l'accesso a comunicazioni, provvedimenti, pareri, relazioni, atti istruttori e documentazione progettuale relativi al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto contro l'ordinanza di demolizione, al successivo riavvio del procedimento e alla deviazione del tracciato stradale, nonché ad altri procedimenti di condono e a ogni documento utile alla ricostruzione dell'iter amministrativo. Dopo un sollecito, alcuni servizi comunali hanno fornito riscontri parziali: il Servizio Opere Pubbliche ha rinviato a precedenti note per i profili di propria competenza; il Servizio Edilizia Privata e Condoni ha precisato che il ricorso straordinario era ancora pendente, ha rilevato l'indeterminatezza di alcune richieste e ha chiesto chiarimenti sui punti e) ed h), indicando inoltre che gli altri profili erano riferibili ad altri servizi. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti e 25 della l. n. 241/1990, l'obbligo di provvedere e l'illegittimità del silenzio o del diniego sostanziale, lamentando l'assenza di un provvedimento espresso, completo e unitario, l'ostensione soltanto parziale e il mancato riscontro sui punti centrali dell'istanza.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che una parte della documentazione richiesta non poteva essere disponibile perché il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica risultava ancora pendente, contrariamente a quanto affermato nell'articolo di stampa richiamato dalla ricorrente. Ha poi ritenuto che le richieste di cui ai punti e) ed h) non fossero sufficientemente precise per consentire all'amministrazione di individuare i documenti da esibire. Per la restante documentazione, il giudice ha considerato adeguati i riscontri forniti dai Servizi comunali, ciascuno nei limiti delle proprie competenze e della documentazione esistente, richiamando il principio per cui nessuno è tenuto a compiere l'impossibile. Non è stata ritenuta necessaria una risposta unitaria proveniente da un unico ufficio, in ragione dell'eterogeneità della documentazione richiesta. In particolare, il rinvio del Servizio Opere Pubbliche a precedenti note è stato ritenuto idoneo a dare conto della valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati e dell'impossibilità di accogliere le proposte alternative della ricorrente, mentre il Servizio Edilizia Privata ha indicato la pendenza del ricorso straordinario e l'indeterminatezza delle richieste. Il TAR ha quindi concluso che il Comune aveva prodotto la documentazione allo stato esistente, nei limiti consentiti dalla specificità dell'istanza. Spese compensate.
Norme richiamate
La disciplina dell'accesso documentale presuppone che l'amministrazione renda disponibili i documenti esistenti e individuabili, nei limiti della concreta possibilità di reperimento e della specificità della richiesta.
La tutela giurisdizionale dell'accesso non consente di ottenere documenti non ancora formati o richieste prive di sufficiente determinatezza; l'amministrazione può riscontrare l'istanza attraverso i diversi uffici competenti, senza necessità di una risposta unitaria.
Massime di principio
- L'accesso documentale può avere a oggetto soltanto documenti esistenti e concretamente individuabili; l'amministrazione non è tenuta a rendere disponibile documentazione non ancora formata o non esistente, secondo il principio ad impossibilia nemo tenetur.
- Quando un'istanza di accesso riguarda documentazione eterogenea attribuita a più uffici, non è necessario che il riscontro provenga da un unico ufficio: sono sufficienti risposte provenienti dai servizi competenti, purché complessivamente idonee a dare conto della documentazione esistente e delle ragioni dell'eventuale mancata ostensione.
- Le richieste di accesso devono indicare con sufficiente precisione i documenti cui si riferiscono; l'indeterminatezza dell'oggetto impedisce all'amministrazione di individuare la documentazione e giustifica la richiesta di chiarimenti o il rigetto della pretesa ostensiva.
- Il richiamo a precedenti note e atti già formati può costituire un riscontro adeguato all'istanza di accesso quando tali atti riguardino i profili richiesti e consentano di conoscere la documentazione e le valutazioni amministrative esistenti.
- Il giudizio sull'accesso deve tenere conto della situazione documentale esistente al momento del riscontro e non può imporre all'amministrazione la formazione di nuovi atti, la ricostruzione di procedimenti ancora pendenti o l'elaborazione di documenti non individuati dall'istante.
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