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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28580/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mammoli impugna l'ordinanza che confermava la misura di prevenzione degli arresti domiciliari applicata per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, contestando che la misura fosse ritenuta ancora efficace nonostante una precedente sospensione dell'esecuzione per oltre due anni dovuta a periodo di detenzione. Lamenta violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 159/2011 e vizi di motivazione per assenza di verifica, da parte del giudice della prevenzione, della persistenza e dell'attualità della pericolosità al momento della riproposizione della misura dopo la detenzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Perugia avesse esaminato il percorso detentivo di Mammoli e valutato l'attualità della pericolosità anche alla luce di precedenti provvedimenti (tra cui un aggravamento del 2014). Il Tribunale ha accertato che il periodo continuativo di detenzione rilevante era di circa sette mesi nel 2018 e che vi erano provvedimenti successivi (ammissione all'affidamento in prova dell'11/09/2018) che smentivano la ricostruzione difensiva di detenzione continua dal 11/11/2017 al maggio 2020. Pertanto le censure difensive non hanno dimostrato l'assenza delle verifiche richieste dalla normativa. La Corte osserva che eventuali rilievi di fatto e documentali andranno proposti davanti al giudice della prevenzione mediante richiesta di revoca della misura con completa allegazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2

    art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Riguarda ipotesi di reato connesse a misure di prevenzione; la Corte segnala che l'applicabilità della norma va valutata tenendo conto dello stato di effettiva esecuzione della misura e delle verifiche sulla persistenza della pericolosità

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 14, comma 2-ter

    art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall'art. 4, comma 1, legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Impone la verifica dell'attualità e della persistenza della pericolosità dopo una detenzione protrattasi per almeno due anni; tale verifica deve essere effettuata anche d'ufficio dal giudice della prevenzione al momento della nuova sottoposizione alla misura

  • legge 17 ottobre 2017, n. 161 (novellatrice)

    legge 17 ottobre 2017, n. 161, art. 4, comma 1

    Ha introdotto il comma 2-ter dell'art. 14 del d.lgs. n. 159/2011, ribadendo l'obbligo di rivalutazione della pericolosità dopo detenzioni prolungate

Massime di principio

  • Se l'esecuzione di una misura di prevenzione è sospesa a causa di detenzione protrattasi per almeno due anni, il giudice della prevenzione deve procedere a una nuova valutazione dell'attualità e della persistenza della pericolosità prima di rimettere in esecuzione la misura (art. 14, comma 2-ter d.lgs. 159/2011).
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è consentito sostituirsi al giudice del merito per valutazioni fattuali dettagliate o per produrre documentazione integrativa: questioni probatorie e richieste di revoca della misura vanno trattate davanti al giudice procedente con piena acquisizione degli atti.
  • La difesa deve fornire prova documentale completa e precisa (es. atti di revoca, provvedimenti di cumulo, periodi di affidamento) per dimostrare continuamente l'esecuzione in carcere; valutazioni difformi dal giudice di merito richiedono acquisizione e verifiche nel procedimento di prevenzione.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sez. U) conferma il principio per cui l'assenza di rivalutazione dopo lunga detenzione può inficiare l'efficacia della misura, ma la sussistenza del vizio va accertata con procedimento di merito davanti al giudice della prevenzione.
  • In caso di dubbi sulla correttezza della ricostruzione dei periodi detentivi, la via corretta è la richiesta di revoca o la proposizione di istanze al giudice competente, corredate da tutta la documentazione cronologica utile

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