Cassazione Penale, Sentenza n. 8945/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, in sede di concordato tra le parti, aveva riconosciuto il vincolo di continuazione con fatti già giudicati e rideterminato la pena. Il motivo principale dedotto in Cassazione era l'omessa motivazione circa la richiesta di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis, comma 1, c.p. (cosiddetto "metodo mafioso"). Il difensore ha sostenuto che in sede di accordo il ricorrente aveva rinunciato soltanto ad alcuni motivi di appello (primo e secondo) e non a quello relativo all'esclusione dell'aggravante, per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto pronunziarsi espressamente e motivare la valutazione in ordine all'aggravante, dato l'impatto che essa ha sui benefici esecutivi e sullo status giuridico del condannato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente riportato i motivi di gravame, che la richiesta di esclusione dell'aggravante era stata richiamata e che, pur se dal verbale non risultava del tutto chiaro il perimetro formale della rinuncia, la Corte d'appello nella sostanza aveva disatteso la richiesta difensiva. In particolare la sentenza di merito aveva motivato che l'estorsione oggetto del giudizio era avvenuta "nel medesimo ambiente criminoso organizzato e nel medesimo contesto spazio‑temporale" dei fatti già giudicati, indicando quindi il collegamento con il disegno criminoso e giustificando l'applicazione delle modalità sintomatiche unificatrici e l'aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod.pen.
La Corte ha applicato l'aumento di pena per il vincolo di continuazione, ritenendo che le condotte fossero riconducibili a un medesimo disegno criminoso e che le modalità dell'azione costituissero elemento unificante ai sensi di questa norma.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
La questione riguardava l'esclusione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso". La Corte ha ritenuto che, nella sostanza, la Corte d'appello avesse valutato il contesto organizzato e non avesse accolto la richiesta di escludere l'aggravante, ancorché non vi fosse una formulazione della rinuncia totalmente pregnante sul piano formale.
Massime di principio
- In sede di concordato (accordo tra parti su pena) è fondamentale che la rinuncia ai motivi di impugnazione sia espressa e chiara: se si intende riservare contestazioni specifiche (es. esclusione di aggravanti), occorre dichiararlo esplicitamente nel verbale o nell'atto scritto.
- La Corte di merito valuta la sostanza dell'accordo oltre la forma: se dalla motivazione risulta che il giudice ha ritenuto sussistente un collegamento fattuale con un contesto criminoso organizzato, ciò può legittimare l'applicazione di aggravanti e l'aumento di pena per continuazione.
- L'omessa o non chiara motivazione su una richiesta difensiva può essere superata se la sentenza dimostra implicitamente di aver considerato gli elementi rilevanti; la Cassazione controlla la congruenza logico‑giuridica della decisione nella sua globalità.
- L'accertamento di circostanze aggravanti (come il metodo mafioso) ha rilevanti effetti concreti sugli accessi ai benefici esecutivi e sulla posizione processuale futura: per tutelarsi, il difensore deve far registrare con precisione le riserve e le richieste di esclusione durante le fasi concordate.
- Per impugnazioni in Cassazione, chi contesta un'omessa motivazione deve dimostrare che la mancata deduzione formale ha pregiudicato la decisione nel merito; in mancanza, il giudice di legittimità tende a privilegiare la valutazione sostanziale compiuta dalla corte territoriale.
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