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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13915/2025 del 09/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 26/04/2024, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità. In particolare ha lamentato la carenza motivazionale della decisione di merito, prospettando un asserito difetto e/o una palese illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché tali vizi non emergevano dalla lettura del provvedimento impugnato e la motivazione della Corte territoriale risultava adeguata nella valorizzazione del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione di colpevolezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era manifestamente infondato poiché il preteso difetto/illogicità della motivazione non risultava dalla sentenza impugnata e la Corte d'appello aveva motivato in modo adeguato sulla base del compendio probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in cassazione quando il preteso difetto o la dedotta illogicità non emergano dalla lettura del provvedimento impugnato.
  • La motivazione della sentenza di merito è immune da censure quando risulti che il giudice territoriale abbia valorizzato in modo adeguato il compendio probatorio posto a base dell'affermazione di colpevolezza.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestazioni generiche sulla tenuta motivazionale, senza evidenziare concreti errori o manifesta illogicità, può essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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