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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08574/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

L'istanza è stata proposta per ottenere la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 21706 del 20 luglio 2023, che aveva accolto integralmente il ricorso nel giudizio principale e aveva liquidato le spese dei gradi e fasi precedenti, ma aveva omesso di liquidare le spese del giudizio di legittimità. La parte istante ha chiesto di emendare tale omissione come errore materiale, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., sostenendo che non vi fosse contrasto tra motivazione e dispositivo ma una semplice dimenticanza nell'indicazione delle spese. La Corte ha ritenuto fondata la richiesta e ha disposto la correzione del dispositivo, inserendo la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto anche della dichiarazione di antistatario del difensore istante.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, qualificando l'omessa liquidazione delle spese del giudizio di legittimità come errore materiale emendabile. Ha quindi ordinato la correzione dell'ordinanza precedente, disponendo l'inserimento nel dispositivo della somma di euro 939,00 oltre euro 100,00 per esborsi per il presente giudizio di legittimità. Ha inoltre mandato alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull'originale del provvedimento corretto e ha disposto che nulla fosse deciso sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La richiesta di correzione non integra un autonomo ricorso, ma sollecita il potere della Corte di emendare anche d'ufficio gli errori materiali del provvedimento.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato implicitamente attraverso il riferimento alla correzione dell'errore materiale; il rimedio è utilizzabile anche per l'omessa liquidazione delle spese quando si tratti di mera dimenticanza.

Massime di principio

  • L'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo di una sentenza o ordinanza può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali quando l'omissione derivi da una semplice dimenticanza e non da un contrasto tra motivazione e dispositivo.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale non costituisce un nuovo ricorso, ma un impulso al potere officioso del giudice di emendare il provvedimento già emesso.
  • La correzione del provvedimento può riguardare anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, se queste siano state involontariamente omesse nonostante l'accoglimento del ricorso e la decisione nel merito.
  • Quando il difensore dichiara di essere antistatario, la liquidazione delle spese va effettuata tenendo conto di tale qualità nel dispositivo corretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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