Cassazione Civile, Ordinanza n. 35506/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, rilevando che l'accettazione da parte del controricorrente comportava l'estinzione del giudizio di cassazione; ha inoltre precisato che, in presenza di tale adesione, non è stata pronunciata condanna alle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
Il giudizio di cassazione tra le parti nasceva dall'impugnazione di un'ordinanza della Corte d'appello di Napoli, ma il testo disponibile non consente di ricostruire la fattispecie sostanziale sottostante né le censure originariamente formulate nel ricorso. Nel corso del procedimento per cassazione, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dal controricorrente, determina l'estinzione del giudizio e impedisce la pronuncia sulle spese nei termini indicati dalla Corte.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte costituita, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, la Corte non pronuncia condanna alle spese secondo quanto richiamato dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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