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Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, (1.) della comunicazione di esclusione relativa alla gara G01730 – Servizio di portierato presso la sede legale di Irisacqua, CIG BB6B695CD2, sottoscritta dal RUP ing. Daniele Chiesurin e comunicata alla ricorrente in data 2 settembre 2026 a mezzo posta elettronica certificata; (2.) del verbale di verifica di congruità del 13 agosto 2026, ove lesivo e comunque presupposto dell’esclusione; (3.) degli eventuali ulteriori verbali, relazioni, valutazioni e atti con i quali la stazione appaltante ha ritenuto non congrua, seria, sostenibile e realizzabile l’offerta della ricorrente; (4.) dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione adottato in favore del concorrente successivo, ove intervenuto e ove lesivo; (5.) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, nei limiti dell’interesse della ricorrente. Con proposizione di istanza istruttoria e, ove il contratto sia stato stipulato, domanda di declaratoria di inefficacia e di conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto, nei limiti degli artt. 121, 122 e 124 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Comunicazione del 2 settembre 2026 di esclusione dalla gara per il servizio di portierato, fondata sulla valutazione di non congruità dell’offerta; impugnati anche il verbale di verifica di congruità del 13 agosto 2026 e gli eventuali atti di aggiudicazione al concorrente successivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara G01730 per il servizio di portierato presso la sede legale di Irisacqua, deducendo l’illegittimità della valutazione di non congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta e chiedendo la sospensione dell’esclusione. Ha inoltre formulato istanza istruttoria e, nell’eventualità che il contratto fosse già stato stipulato, chiesto la declaratoria di inefficacia e il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto. L’ordinanza non riporta l’articolazione specifica dei motivi di illegittimità né le ulteriori deduzioni cautelari; rileva che le questioni richiedono approfondimento in sede di merito e che non è dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile attuale e concreto.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, senza definire il merito del ricorso. Ha ritenuto che le questioni relative alla valutazione dell’offerta richiedano approfondimento nella fase di merito e ha escluso la sussistenza del periculum in mora, perché le allegazioni non dimostrano un pregiudizio grave e irreparabile dotato dei requisiti di attualità e concretezza. Considerata la tipologia dell’appalto, un eventuale esito favorevole del ricorso consentirebbe il subentro per un periodo corrispondente a quello originariamente previsto dagli atti di gara. Nel bilanciamento degli interessi ha quindi prevalso l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura selettiva. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 2 dicembre 2026; le spese, comprese quelle della fase cautelare, sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento degli interessi, debba darsi prevalenza all’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura selettiva di cui trattasi;

    La misura cautelare è negata all’esito della valutazione cautelare e del bilanciamento degli interessi, in assenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale e concreto.

Massime di principio

  • La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile connotato da attualità e concretezza; se tali requisiti non risultano dimostrati, l’istanza può essere respinta.
  • Nelle controversie relative all’esclusione da una gara per incongruità dell’offerta, la possibilità che, in caso di accoglimento nel merito, sia disposto il subentro per il periodo contrattuale originariamente previsto può incidere sulla valutazione del periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare, in mancanza di un pregiudizio cautelabile adeguatamente dimostrato, può prevalere l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura selettiva.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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