Cassazione Penale, Sentenza n. 36902/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 16/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Messina che aveva rigettato il reclamo di Rosario Terranova contro i provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza (del 12/02/2025 e del 07/03/2025) che avevano negato il riconoscimento della liberazione anticipata per più semestri (periodi: 23/05/1998-01/07/1998; 05/09/2001-05/09/2002; 25/09/2002-25/09/2003; 15/07/2004-05/10/2004; e 17/07/2023-16/07/2024). L'unico motivo di cassazione dedotto è di violazione di legge e carenza/mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), lamentando in particolare: mancata valutazione frazionata dei singoli semestri, insufficiente considerazione del comportamento intramurario positivo nei semestri richiesti, e mancata spiegazione di come condotte posteriori o contigue (denunce/condanne) possano riflettersi sui singoli semestri in valutazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la legittimità delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza rispetto alla maggior parte dei semestri contestati (rigetto del ricorso su quei segmenti), ritenendo congrua la valutazione negativa fondata sulle reiterate ricadute del condannato in condotte delittuose che denotano mancata adesione all'opera di rieducazione. Tuttavia, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al periodo 23/05/1998-01/07/1998, ritenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente motivato come fatti (in particolare il fatto associativo del 2000 e altre condanne posteriori) potessero incidere in senso negativo su un semestre così anteriore; ha quindi disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Messina per nuovo giudizio su quel periodo specifico. Rimangono confermati i provvedimenti rispetto agli altri periodi.
Norme richiamate
art. 54, legge 26 luglio 1975, n. 354
La norma richiede che l'accesso alla liberazione anticipata sia comprovato dalla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione: il beneficio attesta il concreto processo di rieducazione e ha finalità di reinserimento sociale. Pertanto il giudice deve accertare oggettivamente l'impegno del detenuto nel percorso trattamentale e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni e famiglia.
art. 103, comma 2, Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
Fornisce i criteri di valutazione del comportamento del detenuto ai fini della liberazione anticipata, in particolare l'impegno a trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna; questi parametri guidano l'apprezzamento giudiziale, che resta discrezionale ma deve essere motivato.
art. 1, comma 1, d.P.R. citato nella sentenza (norme sul trattamento e interventi trattamentali)
Richiama gli interventi trattamentali volti a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali del detenuto: la partecipazione a tali interventi è elemento valutabile ai fini della liberazione anticipata.
Massime di principio
- La valutazione per la liberazione anticipata deve essere svolta frazionatamente per semestri, ma tale frazionamento non esclude che condotte particolarmente gravi posteriori possano riverberarsi negativamente anche sui semestri antecedenti, se e nella misura in cui esse manifestino inequivocabilmente la mancata adesione all'opera di rieducazione.
- Il giudice deve motivare specificamente, quando utilizza fatti successivi per incidere su periodi anteriori, il nesso logico e la gravità tale da giustificare tale estensione temporale degli effetti negativi.
- La mera presenza di denunce o condanne non basta automaticamente a precludere il beneficio: occorre una valutazione complessiva e argomentata dell'impegno trattamentale e del comportamento intramurario e extramurario del detenuto.
- La discrezionalità giudiziale è ampia, ma deve sempre tradursi in una motivazione congrua che chiarisca come i criteri previsti dal regolamento (impegno nelle attività trattamentali e mantenimento di rapporti corretti) siano stati valutati.
- In caso di carenze motivazionali rilevanti su specifici semestri, la Corte di legittimità può annullare con rinvio al giudice di merito affinché compia una valutazione analitica e semestralmente differenziata.
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