Cassazione Penale, Sentenza n. 36147/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Ambrosio Mario perché, secondo la Corte d'appello, l'elezione di domicilio allegata all'atto di appello non era stata formalizzata successivamente alla sentenza impugnata. Il ricorrente ha dedotto che l'elezione di domicilio era comunque allegata (formalizzata nel verbale di interrogatorio ex art. 415-bis il 4/6/2021 e confermata in udienza il 27/4/2023), essendosi presentato al giudizio di primo grado, e ha chiesto che si interpreti l'art. 581 comma 1-ter c.p.p. nel senso per cui non è richiesta una dichiarazione/elezione di domicilio necessariamente successiva alla sentenza. In secondo luogo è prospettata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 commi 1-ter e 1-quater per violazione dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa) qualora si imponesse la rinnovazione post-sentenza con la sanzione dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha verificato l'accesso al fascicolo e constatato la presenza di una elezione di domicilio depositata insieme all'atto di appello, seppure formalizzata in epoca anteriore alla sentenza impugnata. Sul piano ermeneutico la Corte ha ritenuto che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., letteralmente richieda il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio "con l'atto d'impugnazione" ma non imponga che la dichiarazione sia stata resa dopo la pronuncia della sentenza impugnata; la regola diversa prevista dal comma 1-quater riguarda invece l'ipotesi dell'imputato assente e richiede espressamente un mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza che contenga anche la dichiarazione o elezione di domicilio. Ne consegue che, per l'imputato presente, è sufficiente che con l'atto d'appello sia depositata l'ultima dichiarazione/elezione di domicilio in ordine cronologico. Per questi motivi la decisione della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello è stata censurata. La questione costituzionale non è stata necessaria per risolvere il caso essendosi dato valore interpretativo conforme al diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte ha interpretato la norma nel senso che richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto di impugnazione, ma non richiede che la dichiarazione sia stata formalizzata successivamente alla sentenza impugnata; è sufficiente che sia l'ultima in ordine cronologico e quindi valida per la notificazione.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato
Il comma disciplina una fattispecie diversa (processo in absentia) e richiede espressamente che il mandato e la dichiarazione/electione di domicilio siano rilasciati dopo la sentenza; perciò non è estendibile all'imputato presente.
Stabilisce la funzione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini delle notificazioni; la Corte ne trae supporto per ritenere che una dichiarazione resa in precedenza possa rimanere rilevante se è l'ultima in ordine cronologico.
La modifica di tale norma non implica automaticamente che le determinazioni di domicilio antecedenti non possano valere per la citazione in appello; la Corte la utilizza per argomentare la compatibilità sistematica dell'interpretazione favorevole al ricorrente.
Richiami normativi sulle notificazioni che la Corte usa per integrare la lettura sistematica e giustificare la validità della precedente elezione purché ultima in ordine cronologico.
Riguarda la citazione in giudizio in appello; è richiamato per collegare la funzione della dichiarazione/electione di domicilio alla corretta notifica della citazione in appello.
Norma richiamata per indicare il riferimento al verbale di interrogatorio nel quale era stata resa l'elezione di domicilio dal ricorrente.
art. 24 Cost.
La questione costituzionale prospettata verteva sul diritto di difesa; la Corte ha risolto il caso per via interpretativa senza dover dichiarare l'illegittimità costituzionale, ritenendo l'interpretazione conforme alle garanzie difensive.
Massime di principio
- Per l'imputato presente nel giudizio di primo grado, l'elezione o dichiarazione di domicilio depositata unitamente all'atto d'appello è valida anche se formalizzata prima della sentenza impugnata, purché sia l'ultima in ordine cronologico e quindi effettivamente efficace per la notificazione.
- La disciplina prevista dal comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p. è specifica per l'imputato assente e non va estesa alle ipotesi di presenza: per gli assenti è necessario un mandato post-sentenza contenente anche l'elezione di domicilio.
- In caso di pluralità di dichiarazioni o elezioni di domicilio grava sul difensore l'onere di verificare e depositare l'ultima valida; l'inosservanza può comportare la sanzione dell'inammissibilità dell'appello.
- Se si vuole evitare incertezze pratiche, il modo più prudente per il difensore è rinnovare l'elezione/dichiarazione di domicilio al momento del deposito dell'appello, ma tale rinnovo non è richiesto dalla norma per l'imputato presente se esiste una dichiarazione valida e ultima.
- L'interpretazione delle norme che impongono adempimenti a pena di inammissibilità deve rispettare la lettera del testo e il principio di tassatività: non è corretto estendere requisiti non espressamente previsti dalla legge.
- Se vi è controversia sull'efficacia temporale di una precedente elezione, il giudice di merito deve valutare l'effettiva esistenza e validità dell'ultima dichiarazione depositata prima di dichiarare l'inammissibilità per mancato adempimento.
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