Cassazione Penale, Sentenza n. 44675/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari che aveva confermato la condanna per il delitto di tentato omicidio. Il ricorrente deduceva errata applicazione di legge e vizio di motivazione relativo al giudizio di responsabilità, contestando in particolare l'attendibilità della persona offesa (Asuma Maham Abdul Kasim) e sostenendo la scarsa verosimiglianza della sua narrazione rispetto alle ragioni della lite e alla condotta dell'imputato. Viene altresì criticato l'utilizzo quale riscontro di individuazioni fotografiche effettuate da due testi le cui dichiarazioni non erano state acquisite in primo grado e la presunta carenza motivazionale sul movente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere volto a sollecitare rivalutazioni in fatto non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello sull'attendibilità della persona offesa, confermando che le sue dichiarazioni, comparate con il referto medico e con le tracce ematiche sugli abiti sequestrati, offrono riscontri sufficienti. Ha inoltre precisato che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna ma richiedono un esame di credibilità particolarmente rigoroso, onere che la Corte d'Appello ha assolto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende; nulla va liquidato per le spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen., comma 3
art. 192 co.3 cod.proc.pen.
La disposizione non impone la necessaria compresenza di riscontri esterni per le dichiarazioni della persona offesa; tuttavia il giudice deve valutare la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con rigore quando tali dichiarazioni sono rilevanti ai fini della condanna.
Prevede la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo elementi che escludano la colpa; applicata per determinare la somma di euro tremila.
Sez. U. n. 41461 del 19.7.2012, rv 253214 (giurisprudenza)
Principio di legittimità richiamato: le dichiarazioni della persona offesa possono essere decisive anche in via esclusiva per l'affermazione di responsabilità, ma richiedono un controllo più penetrante e rigoroso della credibilità rispetto alle dichiarazioni dei testi comuni.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, formare base per una condanna se sottoposte a un esame di credibilità particolarmente accurato.
- La Corte di legittimità non procede a rivalutazioni del merito: i motivi generici tesi a chiedere una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
- I riscontri obiettivi (referti medici, tracce ematiche, abiti sequestrati) rafforzano la valutazione di attendibilità della vittima, rendendo irrilevante l'apporto integrativo di ulteriori individuazioni fotografiche una volta che il riconoscimento della vittima sia ritenuto certo.
- Il ricorrente che presenti un ricorso generico finalizzato alla riconsiderazione dei fatti rischia l'inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nel giudizio di merito il giudice deve esplicitare e motivare il confronto tra la dichiarazione della vittima e gli elementi di riscontro esterni; l'assenza di tale confronto esplicito può costituire vizio di motivazione rilevabile in cassazione solo se concreto e non meramente assertivo.
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