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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16005/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge, sostenendo che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. fosse stata illegittimamente riconosciuta e che, mancando la querela, avrebbe dovuto essere dichiarato il non doversi procedere per difetto di procedibilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che l'aggravante risultava già contestata in fatto nel decreto di citazione secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre la contestazione suppletiva era intervenuta nel periodo in cui la querela poteva ancora essere proposta secondo la disciplina intertemporale, sicché non era possibile una pronuncia immediata di proscioglimento per carenza di procedibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce che, nei reati divenuti procedibili a querela per effetto del d.lgs. 150/2022, il pubblico ministero può contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche quando l'improcedibilità si sia virtualmente già prodotta, se la contestazione avviene nel termine ancora utile per la proposizione della querela.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    norma che disciplina le aggravanti del furto; nel caso di specie l'aggravante ex n. 7 è stata ritenuta ritualmente contestata e idonea a incidere sulla procedibilità.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    riforma che ha trasformato taluni reati da procedibili d'ufficio a procedibili a querela, rilevante per la disciplina intertemporale della querela.

  • art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    termine entro il quale poteva essere proposta la querela; la Corte lo richiama per affermare che la contestazione suppletiva è avvenuta ancora nel periodo utile.

Massime di principio

  • Nei reati divenuti procedibili a querela per effetto della riforma del 2022, il difetto iniziale di querela non impedisce necessariamente la prosecuzione del giudizio se, entro il termine intertemporale previsto, venga contestata un'aggravante che renda il fatto procedibile d'ufficio.
  • La contestazione dell'aggravante è sufficiente a escludere una declaratoria immediata di improcedibilità quando essa sia già contenuta in fatto nell'originario atto di esercizio dell'azione penale o sia comunque introdotta tempestivamente secondo la disciplina transitoria.
  • In sede di legittimità, la doglianza che contrasti con gli atti processuali ed evidenzi una corretta contestazione dell'aggravante è manifestamente infondata e conduce all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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