Cassazione Penale, Sentenza n. 28343/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore relativa al procedimento SIUS 2016/4456 (appello contro un provvedimento su misura di sicurezza). Il ricorrente aveva ottenuto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dal Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere e sosteneva che tale ammissione fosse valida per ogni fase e grado del processo, compreso l'appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ai sensi degli artt. 75 e 93 del d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha interpretato l'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 nel senso che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per ogni fase e grado del processo e si applica anche ai procedimenti relativi alle misure di sicurezza e ai processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza. Ne consegue che, essendo stata disposta l'ammissione dal Magistrato di Sorveglianza, la liquidazione delle spese in relazione all'attività svolta davanti al Tribunale di Sorveglianza deve essere disposta da quest'ultimo. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Napoli.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 75
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' valida per ogni fase e grado del processo e per tutte le procedure derivate o incidentali; la disciplina si applica anche ai processi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza e ai processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 93
L'istanza di ammissione deve essere presentata all'ufficio del magistrato dinanzi al quale pende il processo; tale previsione non preclude l'estensione degli effetti dell'ammissione ai gradi successivi quando prevista dall'art. 75.
Massime di principio
- L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata in un grado/processo si estende, salvo diversa indicazione normativa, a tutte le fasi e a tutti i gradi del relativo procedimento, comprese procedure connesse o incidentali.
- Se l'ammissione al gratuito patrocinio e' stata disposta da un magistrato di sorveglianza in un procedimento che prosegue in appello dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, la liquidazione dei compensi per l'attivita' svolta in grado successivo deve essere adottata dal Tribunale che ha trattato l'appello, non puo' essere dichiarata inammissibile per il solo fatto dell'origine dell'ammissione.
- Il difensore che veda rifiutata la liquidazione delle spese per il motivo che l'ammissione era stata concessa da altro ufficio puo' ricorrere impugnando l'ordinanza e ottenere l'annullamento se la rifiuto contraddice l'art. 75 d.P.R. n. 115/2002.
- E' opportuno presentare l'istanza di ammissione all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93), ma tale presentazione non limita automaticamente l'efficacia dell'ammissione ai successivi gradi di giudizio nei casi previsti dall'art. 75.
- In caso di provvedimenti su misure di sicurezza o procedimenti dinanzi al Tribunale di Sorveglianza, verificare sempre la portata dell'ammissione al patrocinio e, se necessario, chiedere la liquidazione dei compensi al giudice che ha trattato il grado nel quale l'attivita' e' stata svolta.
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