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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21218/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia nasce dal furto di una partita di oggetti di antiquariato affidata dalla ASL a un vettore; l'assicuratore (Lloyd's) ha indennizzato l'assicurato per euro 750.000 e si è surrogato nei suoi diritti verso la ASL. In primo grado il Tribunale rigettò la domanda dei Lloyd's per mancata prova del valore reale della merce; la Corte d'appello riformò e condannò la ASL al pagamento. ASL ha impugnato in Cassazione sollevando, tra l'altro: (i) che la transazione tra assicurato e assicuratore non può provare l'esistenza e il quantum del danno nei confronti del terzo responsabile; (ii) che l'assicuratore aveva rinunciato alla surrogazione in polizza; (iii) varie eccezioni sulla validità/indennizzabilità del sinistro (mancanza di interesse dell'assicurato, assicurazione post factum, inesatte dichiarazioni, mancata autorizzazione all'esportazione di beni culturali) e sulla deduzione di somme recuperate dalla vendita della refurtiva, nonché contestazioni sulla liquidazione degli interessi di mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo. In particolare la Cassazione ha ritenuto che: (a) l'assicuratore surrogante ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno e non può soddisfare tale onere esibendo la transazione tra assicurato e assicuratore, la quale è res inter alios acta e intrinsecamente inattendibile come prova del quantum; (b) l'eccezione di rinuncia alla surrogazione prevista in polizza era stata proposta in primo grado ma non è stata decisa dalla Corte d'appello, sicché la omissione va sanata; (c) molte delle censure relative alla nullità o inesistenza del contratto di assicurazione o alla non assicurabilità del sinistro erano in ogni caso nuove in cassazione o richiedevano accertamenti di merito non consentiti in questa sede. Per tali ragioni la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per riesaminare le questioni non risolte (in particolare l'esistenza e l'ammontare del danno e la questione della rinuncia alla surrogazione). La Corte ha inoltre ricordato il principio che gli interessi compensativi sul credito surrogatorio decorrono dall'esborso dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, secondo la giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    Disciplina la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile: l'assicuratore subentra nella posizione dell'assicurato e, pertanto, deve provare l'esistenza e l'entità del credito che esercita.

  • art. 1696 c.c.

    Richiamato dalla difesa quale limite della responsabilità del vettore; la parte ha sostenuto che il vettore risponde nei limiti previsti dalla normativa sul trasporto.

  • art. 1965 c.c.

    Regola i requisiti della transazione: la Corte osserva che la transazione implica reciproche concessioni e perciò è per definizione inidonea a provare l'entità del danno a danno di terzi.

  • art. 1892 c.c.

    Norma sulla reticenza o dichiarazioni inesatte dell'assicurato; richiamata come possibile vizio della polizza, ma la relativa censura è stata ritenuta nuova e non valutabile in Cassazione senza accertamenti di merito.

  • art. 1904 c.c.

    Prescrive che l'assicurazione deve essere stipulata da chi abbia un interesse; la Cassazione ha ritenuto la questione non affrontata in grado di merito e dunque non valutabile in sede di legittimità.

  • art. 1895 c.c.

    Disciplina l'esistenza del rischio assicurato; anche questa censura è stata considerata nuova e richiedente accertamenti di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio dell'obbligo del giudice di decidere tutte le questioni proposte: la Cassazione ha rilevato che la Corte d'appello non ha pronunciato sull'eccezione di rinuncia alla surrogazione, prospettata in primo grado.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    art. 360, n. 3 cod. proc. civ.

    Motivo di cassazione invocato per violazione di norme di diritto; utilizzato dalla ricorrente per criticare la valutazione giuridica dei mezzi probatori relativi al quantum del danno.

  • art. 366 c.p.c.

    Norma sulla inammissibilità dei motivi nuovi in cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure perché nuove o non introdotte nel merito.

  • d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 68 (c.d. Codice dei beni culturali)

    art. 68, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Richiamato nella prospettazione difensiva circa l'esportazione di beni culturali senza autorizzazione; la Corte ha osservato che non risultava accertato in fatto che i beni rientrassero tra quelli soggetti a autorizzazione.

  • art. 10 d.lgs. 42/2004

    Richiamato implicitamente con riferimento all'elenco dei beni soggetti a vincolo/autorizzazione; la questione non è stata accertata in fatto dai giudici di merito.

  • Sez. Un., sentenza 17.2.1995 n. 1712 (giurisprudenza)

    Sez. U., sent. 17.2.1995 n. 1712

    Giurisprudenza richiamata per il criterio di liquidazione degli interessi compensativi sul credito di valore: la Cassazione ricorda che tali interessi decorrono dall'esborso dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Massime di principio

  • L'assicuratore surrogante ha l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno nei confronti del terzo responsabile; non può limitarsi a esibire la transazione intervenuta con l'assicurato come prova del quantum.
  • La transazione tra assicurato e assicuratore è res inter alios acta e, per la sua natura conciliativa e fondazionale su reciproche concessioni, non vincola il terzo responsabile né prova in modo definitivo l'entità del danno.
  • Il terzo responsabile può opporre all'assicuratore le stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre all'assicurato; in pratica l'assicuratore assume la posizione processuale dell'assicurato.
  • Se in polizza è prevista una rinuncia alla surrogazione da parte dell'assicuratore, tale clausola è rilevante e il giudice di merito deve esaminarla e decidere sulla sua efficacia e opponibilità al terzo; l'omessa decisione giustifica il rinvio.
  • Censure nuove non sollevate nel giudizio di merito (es. nullità della polizza, mancanza di interesse, assicurazione posteriore al sinistro) sono generalmente inammissibili in Cassazione e/o richiedono accertamenti di fatto rimessi al giudice del merito.
  • Suggerimento operativo: in casi simili il terzo responsabile deve contestare sin da subito sia il quantum del danno che la validità della polizza e la opponibilità di eventuali clausole (es. rinuncia alla surrogazione); l'assicuratore deve documentare in modo diretto e specifico l'esistenza e l'entità del danno per evitare il rinvio.
  • Sui rapporti di surrogazione, gli interessi compensativi decorrono dall'esborso dell'indennizzo da parte dell'assicuratore, non dalla data del sinistro, salvo diverso accertamento giurisprudenziale e normativo.

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