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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 16354 - Corte di Cassazione

Iva - Esenzione - Applicabilità dell'agevolazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso dell'IVA assolta su acquisti strumentali (cespiti) utilizzati per attività esenti (ospedalizzazione e cure mediche) per i periodi 2003-2006. La ricorrente sostenne che l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva (recepita dall'art. 10, n. 27-quinquies del d.P.R. 633/1972) dovesse operare anche in relazione al primo acquisto di beni destinati ad attività esenti, dando diritto al rimborso dell'IVA non detratta; inoltre invocava, a supporto, un precedente giudicato della C.T.P. relativo ai periodi 2000-2002. L'Agenzia contestava l'interpretazione e rifiutava il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al giudicato esterno per difetto di specificità (omessa trascrizione del precedente). Sulla questione sostanziale ha confermato l'interpretazione della Corte di Giustizia (ordinanza 6.7.2006, cause C-18/05 e C-155/05): l'esenzione di cui all'art. 13 parte B lett. c) della VI Direttiva (e la corrispondente disciplina nazionale) si applica unicamente alla rivendita di beni acquistati da soggetti che, in ragione dell'attività esente, non hanno potuto detrarre l'IVA all'acquisto; non si estende al caso del primo acquisto di cespiti destinati all'esercizio dell'attività esente. La Corte ha inoltre richiamato l'evoluzione normativa (Direttiva 2006/112/CE art. 136) e la giurisprudenza della Cassazione in senso conforme. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Sesta Direttiva CEE 77/388, art. 13 parte B lett. c)

    L'esenzione prevista si applica solo alla rivendita dei beni acquistati in occasione di un'attività esente, quando l'IVA sull'acquisto iniziale non abbia dato luogo a detrazione.

  • D.P.R. 633/1972, art. 10 n. 27-quinquies

    Recepisce in ambito nazionale il principio dell'esenzione previsto dalla Direttiva; interpretata in senso limitato alla fattispecie della successiva rivendita dei beni acquistati senza diritto alla detrazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 136 (lett. a)

    Nuova formulazione conferma e chiarisce l'interpretazione restrittiva: nessun dubbio che l'esenzione si riferisca alla rivendita dopo acquisto non detraibile.

  • Ordinanza Corte di Giustizia 6.7.2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05

    Precisazione determinante: l'esenzione ai sensi dell'art. 13 B c) si applica unicamente alla rivendita dei beni acquistati per esigenze di attività esente, se l'IVA sull'acquisto non è stata detratta.

  • Codice Civile, art. 2909 (richiamato)

    Citato in relazione all'eccezione di giudicato esterno; la Corte ha ritenuto improcedibile la censura per mancanza di trascrizione del precedente invocato.

  • Costituzione / TFUE (art. 107), Carta dei Diritti (art. 20) (richiamati)

    Richiamati nel motivo di doglianza sulla conformità costituzionale/comunitaria, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure rispetto all'interpretazione comunitaria ormai consolidata.

  • Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U 17.4.2009 n. 9142; Cass. 23.12.2009 n. 27207 e successive)

    La Corte suprema ha già condiviso l'interpretazione secondo cui l'esenzione opera solo in caso di rivendita; tali precedenti sono stati richiamati a conferma della regola interpretativa.

Massime di principio

  • L'esenzione prevista dall'art. 13 B lett. c) della VI Direttiva (e corrispondente art. 10 n. 27-quinquies DPR 633/72) deve essere applicata esclusivamente quando il soggetto passivo, avendo originariamente acquistato beni senza aver potuto detrarre l'IVA per l'esenzione dell'attività, successivamente li rivende a terzi; non può essere utilizzata per ottenere rimborso dell'IVA relativa al primo acquisto di cespiti destinati all'attività esente.
  • Per ottenere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti strumentali occorre verificare se, al momento dell'acquisto, vi fosse effettivamente un diritto alla detrazione (se attività mista o imponibile tale diritto potrebbe sussistere o essere rettificato mediante pro rata o rettifiche pluriennali).
  • In casi simili bisogna valutare la disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia: dopo le pronunce citate e la riformulazione della Direttiva 2006/112/CE, la soluzione restrittiva è consolidata.
  • Se si intende invocare un precedente favorevole (giudicato esterno), è essenziale trascrivere integralmente il testo del precedente (motivazione e dispositivo) nelle impugnazioni successive, altrimenti la contestazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando si pianifica l'acquisto di beni destinati ad attività esenti, considerare strumenti alternativi (es. leasing, strutture societarie, operazioni che consentano detrazione, o rivendita successiva) se l'intento è recuperare l'IVA; consulenza preventiva e documentazione sono cruciali.

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