Sentenza del 30/07/2020 n. 16354 - Corte di Cassazione
Iva - Esenzione - Applicabilità dell'agevolazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Richiesta di rimborso dell'IVA assolta su acquisti strumentali (cespiti) utilizzati per attività esenti (ospedalizzazione e cure mediche) per i periodi 2003-2006. La ricorrente sostenne che l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. c) della VI Direttiva (recepita dall'art. 10, n. 27-quinquies del d.P.R. 633/1972) dovesse operare anche in relazione al primo acquisto di beni destinati ad attività esenti, dando diritto al rimborso dell'IVA non detratta; inoltre invocava, a supporto, un precedente giudicato della C.T.P. relativo ai periodi 2000-2002. L'Agenzia contestava l'interpretazione e rifiutava il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi al giudicato esterno per difetto di specificità (omessa trascrizione del precedente). Sulla questione sostanziale ha confermato l'interpretazione della Corte di Giustizia (ordinanza 6.7.2006, cause C-18/05 e C-155/05): l'esenzione di cui all'art. 13 parte B lett. c) della VI Direttiva (e la corrispondente disciplina nazionale) si applica unicamente alla rivendita di beni acquistati da soggetti che, in ragione dell'attività esente, non hanno potuto detrarre l'IVA all'acquisto; non si estende al caso del primo acquisto di cespiti destinati all'esercizio dell'attività esente. La Corte ha inoltre richiamato l'evoluzione normativa (Direttiva 2006/112/CE art. 136) e la giurisprudenza della Cassazione in senso conforme. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Sesta Direttiva CEE 77/388, art. 13 parte B lett. c)
L'esenzione prevista si applica solo alla rivendita dei beni acquistati in occasione di un'attività esente, quando l'IVA sull'acquisto iniziale non abbia dato luogo a detrazione.
D.P.R. 633/1972, art. 10 n. 27-quinquies
Recepisce in ambito nazionale il principio dell'esenzione previsto dalla Direttiva; interpretata in senso limitato alla fattispecie della successiva rivendita dei beni acquistati senza diritto alla detrazione.
Direttiva 2006/112/CE, art. 136 (lett. a)
Nuova formulazione conferma e chiarisce l'interpretazione restrittiva: nessun dubbio che l'esenzione si riferisca alla rivendita dopo acquisto non detraibile.
Ordinanza Corte di Giustizia 6.7.2006, cause riunite C-18/05 e C-155/05
Precisazione determinante: l'esenzione ai sensi dell'art. 13 B c) si applica unicamente alla rivendita dei beni acquistati per esigenze di attività esente, se l'IVA sull'acquisto non è stata detratta.
Codice Civile, art. 2909 (richiamato)
Citato in relazione all'eccezione di giudicato esterno; la Corte ha ritenuto improcedibile la censura per mancanza di trascrizione del precedente invocato.
Costituzione / TFUE (art. 107), Carta dei Diritti (art. 20) (richiamati)
Richiamati nel motivo di doglianza sulla conformità costituzionale/comunitaria, ma la Corte ha ritenuto irrilevanti tali censure rispetto all'interpretazione comunitaria ormai consolidata.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U 17.4.2009 n. 9142; Cass. 23.12.2009 n. 27207 e successive)
La Corte suprema ha già condiviso l'interpretazione secondo cui l'esenzione opera solo in caso di rivendita; tali precedenti sono stati richiamati a conferma della regola interpretativa.
Massime di principio
- L'esenzione prevista dall'art. 13 B lett. c) della VI Direttiva (e corrispondente art. 10 n. 27-quinquies DPR 633/72) deve essere applicata esclusivamente quando il soggetto passivo, avendo originariamente acquistato beni senza aver potuto detrarre l'IVA per l'esenzione dell'attività, successivamente li rivende a terzi; non può essere utilizzata per ottenere rimborso dell'IVA relativa al primo acquisto di cespiti destinati all'attività esente.
- Per ottenere il rimborso dell'IVA assolta su acquisti strumentali occorre verificare se, al momento dell'acquisto, vi fosse effettivamente un diritto alla detrazione (se attività mista o imponibile tale diritto potrebbe sussistere o essere rettificato mediante pro rata o rettifiche pluriennali).
- In casi simili bisogna valutare la disciplina comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia: dopo le pronunce citate e la riformulazione della Direttiva 2006/112/CE, la soluzione restrittiva è consolidata.
- Se si intende invocare un precedente favorevole (giudicato esterno), è essenziale trascrivere integralmente il testo del precedente (motivazione e dispositivo) nelle impugnazioni successive, altrimenti la contestazione può essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
- Quando si pianifica l'acquisto di beni destinati ad attività esenti, considerare strumenti alternativi (es. leasing, strutture societarie, operazioni che consentano detrazione, o rivendita successiva) se l'intento è recuperare l'IVA; consulenza preventiva e documentazione sono cruciali.
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