Sentenza del 30/07/2020 n. 16351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva contestato l'applicazione del regime preferenziale per importazioni dalle Filippine, sostenendo che la merce (viteria) proveniva in realtà da Taiwan e doveva essere assoggettata a dazio antidumping (e relative sanzioni). In primo grado la s.r.l. aveva impugnato gli avvisi di rettifica e sanzione per carenza di prova sull'origine della merce, buona fede e vizi procedurali. In appello la CTR aveva ritenuto che i report OLAF prodotti costituissero solo indizi o sospetti non idonei a costituire prova e aveva confermato l'accoglimento del ricorso della s.r.l. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata attribuzione ai rapporti OLAF del valore probatorio presuntivo previsto dal Regolamento CE n.1073/1999 (art.9) e la conseguente violazione delle norme sull'onere della prova (art.2697 c.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia errato nel negare qualsivoglia efficacia probatoria ai rapporti OLAF. La Corte ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce ai rapporti OLAF una valenza probatoria presuntiva assimilabile a quella dei verbali di ispezione nazionali (con livelli differenziati di attendibilita'), con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente che contesti i contenuti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame, tenendo conto dei rapporti OLAF e del contesto probatorio e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 1073/1999
I rapporti redatti dall'OLAF, se redatti conformemente alle prescrizioni procedurali dello Stato membro, costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari con valore analogo ai rapporti degli ispettori nazionali; possono assumere valenza probatoria presuntiva e incidere sull'onere della prova.
Regolamento (CE) n. 883/2013
art. 11 (norma sostanzialmente corrispondente)
Norma citata a titolo di equiparazione normativa rispetto all'attuale disciplina europea sull'OLAF e il valore probatorio dei suoi rapporti.
Codice Civile
Principio generale sull'onere della prova: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; tuttavia l'esistenza di presunzioni probatorie (es. rapporti OLAF) può spostare l'onere probatorio sul soggetto che contesta i fatti.
Codice Civile
Riconoscimento delle presunzioni semplici e del loro effetto: il giudice valuta le presunzioni e, ove ritenute, esse possono determinare l'inversione dell'onere della prova nella misura consentita.
Codice Civile
I fatti attestati da pubblico ufficiale come compiuti in sua presenza godono di fede privilegiata; la Corte richiama il diverso livello di attendibilita' dei verbali, a seconda della natura dei fatti attestati.
Codice di Procedura Civile
Motivo di cassazione per violazione di legge; la Corte ha ritenuto sussistente tale vizio nella errata applicazione delle norme sul valore probatorio dei rapporti OLAF e sull'onere della prova.
Massime di principio
- I rapporti OLAF, se redatti conformemente alle prescrizioni procedurali, hanno valenza probatoria presuntiva nei giudizi nazionali e possono sostenere avvisi di accertamento; il contribuente che ne contesti il contenuto deve fornire prova contraria adeguata.
- Il valore probatorio degli atti ispettivi non è monolitico: esistono livelli diversi di attendibilita' (fede privilegiata per fatti direttamente constatati, fede fino a prova contraria per dichiarazioni rese, elemento di prova comunque valutabile se non specificati i dichiarante). Il giudice deve esaminarli insieme al resto del materiale probatorio.
- La produzione in giudizio di un report OLAF anche sopravvenuto può essere utilizzata dall'Amministrazione e impone al giudice di valutare le risultanze e, se ritenute idonee, di porre a carico del contribuente l'onere di fornire elementi di smentita.
- La mera qualificazione dei rapporti OLAF come 'indizi' non è sufficiente per escluderne efficacia: occorre motivare perché gli indizi non possano essere valorizzati e verificare se l'insieme probatorio consente l'inversione dell'onere della prova.
- In situazioni di contestazione dell'origine della merce, se l'Amministrazione produce elementi probatori idonei (compresi rapporti OLAF e revoche di certificati Form A), il giudice deve chiedere al contribuente una prova concreta contraria; in mancanza, puo' legittimamente essere confermato il recupero dei dazi antidumping o misure analoghe.
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