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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 490 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Finanza locale - IMU - coniugi con residenza anagrafica in comuni diversi - detrazione per abitazione principale - non spetta - art. 12, c.2, D.L. n. 201/2011

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente chiedeva il riconoscimento della detrazione IMU per abitazione principale sull'immobile di sua proprietà nel Comune di M; il Comune contestava la detrazione perché il coniuge del contribuente risultava residente e aveva usufruito dell'agevolazione per un immobile in altro Comune (G). La questione centrale è se, coniugi non separati e con residenze anagrafiche disgiunte in Comuni diversi, spetti la detrazione per l'abitazione principale al singolo proprietario senza che l'intero nucleo familiare dimori abitualmente nello stesso immobile.

La decisione

la Commissione Tributaria Regionale di Genova ha accolto l'appello del Comune (ha riformato la sentenza di primo grado). Ha ritenuto che per ottenere la detrazione IMU per abitazione principale il contribuente deve provare che l'immobile è dimora abituale e residenza dell'intero nucleo familiare; non basta che ciò valga solo per il singolo. Nel caso concreto il contribuente non ha dimostrato la prevalenza della dimora del nucleo familiare nel Comune di M (non risultano provate esigenze lavorative o altri elementi che giustifichino lo spostamento della dimora familiare) e quindi la detrazione non è dovuta. La CTR ha inoltre liquidato le spese di lite per questo grado in euro 800,00.

Norme richiamate

  • art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011

    nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

    la norma consente un'eccezione limitata per immobili ubicati nello stesso Comune: in quel caso l'agevolazione si applica per un solo immobile del nucleo; non autorizza invece automaticamente agevolazioni multiple quando le abitazioni sono in Comuni diversi. Per immobili in Comuni diversi il contribuente deve comunque provare la dimora abituale e la residenza dell'intero nucleo familiare nell'immobile per ottenere la detrazione.

  • art. 342 c.p.c.

    richiama i requisiti di forma dell'appello: non è necessario produrre un progetto di sentenza alternativo, ma occorre l'indicazione chiara delle censure rivolte alla decisione di primo grado; l'appello del Comune è stato ritenuto formalmente valido.

  • art. 22 C.A.D. (attestazione di conformità)

    richiamato dal contribuente in via preliminare in relazione al deposito delle copie informatiche nel giudizio cartaceo; la questione preliminare non è stata ritenuta ostativa all'ammissibilità dell'appello.

  • art. 15 D.Lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione ai principi generali sul processo tributario e alle spese di lite; la CTR ha applicato i criteri di liquidazione delle spese di giudizio.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione ai criteri per la liquidazione delle spese di lite; la Corte ha deciso le spese per il grado di giudizio sulla base dei parametri richiamati.

Massime di principio

  • La detrazione IMU per abitazione principale richiede che l'immobile sia dimora abituale e luogo di residenza anagrafica non solo del proprietario ma del suo nucleo familiare: il diritto non sorge se il requisito vale solo per il singolo.
  • Quando i coniugi non sono separati e hanno residenze anagrafiche disgiunte in Comuni diversi, non è possibile presumere automaticamente il diritto a detrazioni multiple: ciascun proprietario deve provare la prevalenza della dimora familiare nel proprio immobile.
  • L'eccezione prevista dall'art.13 c.2 D.L. 201/2011 (se gli immobili sono nello stesso comune l'agevolazione si applica per un solo immobile del nucleo) non implica un favore automatico per immobili in Comuni diversi; la norma mira a prevenire elusioni, riservando alle situazioni extra-comunali un'analisi più rigorosa della realtà della dimora.
  • La prova della dimora abituale del nucleo familiare (es. elementi lavorativi, scolastici, effetti anagrafici persistenti, documentazione che dimostri l'effettiva vita familiare nell'immobile) grava sul contribuente che pretende l'agevolazione.
  • Documenti isolati (es. certificati medici) o la sola dichiarazione di esigenze lavorative del singolo potrebbero non essere sufficienti a dimostrare la prevalenza della dimora familiare; serve un quadro probatorio complessivo.
  • In materia di imposte locali le questioni procedurali di forma dell'appello non richiedono formalismi inutili: l'appello è valido se indica chiaramente le censure; tuttavia le eccezioni procedurali possono essere valutate dal Collegio e, se infondate, rigettate.
  • Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate con riferimento ai parametri normativi (art. 15 D.Lgs. 546/1992 e art. 91 c.p.c.).

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