Sentenza del 30/07/2020 n. 501 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
VARIE - tributi consortili - consorzio di bonifica - vantaggio ricevuto - onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento relativo al contributo di bonifica 2012: il ricorrente sosteneva che il suo immobile, pur ricompreso nel perimetro consortile, non traeva alcun beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica (essendo servito dal sistema fognario comunale) e contestava la carenza di motivazione dell'ingiunzione fiscale notificata dal concessionario.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto che, essendo pacifico che l'immobile è incluso nel perimetro consortile e non essendo stato contestato il piano di classifica approvato, opera una presunzione relativa di utilità/beneficio derivante dalle opere consortili. Tale presunzione grava sul contribuente e tocca a lui provare l'assenza di utilità; il ricorrente non ha fornito prove concrete a supporto della propria allegazione (limitandosi a deduzioni generiche sull'ubicazione urbana e sul servizio comunale di fognatura), per cui la pretesa contributiva è stata confermata. Non essendosi costituito l'ente impositore, nulla è stato deciso sulle spese.
Norme richiamate
Cassazione, sentenza 23 aprile 2020, n. 8079
"in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del Consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente."
Quando esiste perimetro consortile e piano di classifica approvato, si crea una presunzione di vantaggio per gli immobili compresi; l'onere di dimostrare l'assenza di utilità spetta al contribuente.
Cassazione, sentenza n. 9511/2018
Supporta il principio per cui la presunzione di utilità scatta con l'inclusione nel perimetro e l'approvazione del piano di classifica; il contribuente deve fornire prova contraria.
Cassazione, sentenza n. 24356/2016
Ulteriore giurisprudenza che conferma la regola della presunzione di vantaggio per gli immobili ricompresi nel perimetro consortile e l'onere di prova a carico del contribuente.
Cassazione, ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31593
Sottolinea che, di fronte alla pacifica inclusione dell'immobile nel perimetro e alla mancata contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione relativa di utilità mediante prova contraria.
Massime di principio
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e l'esistenza di un piano di classifica approvato generano una presunzione relativa di utilità delle opere di bonifica; il contribuente deve fornire prove specifiche per superarla.
- Il contribuente può contestare la cartella esattoriale davanti al giudice tributario anche se non ha impugnato preventivamente gli atti generali (perimetro, piano), ma in tal caso grava su di lui l'onere probatorio sull'assenza di beneficio.
- Allegazioni generiche (es.: ubicazione urbana, esistenza di fognatura comunale, affermazioni non supportate da documentazione tecnica) non sono sufficienti a escludere il vantaggio consortile; è necessaria documentazione probatoria (perizia tecnica, dichiarazioni comunali, rilievi idraulici, ecc.).
- Se si intende discutere l'appartenenza al perimetro o la validità del piano di classifica, è opportuno impugnare gli atti generali nei termini e davanti all'autorità amministrativa competente; in alternativa, preparare prova dettagliata e documentata per il giudice tributario.
- La mancata costituzione dell'ente impositore/concessionario può influire sulle spese processuali, ma non impedisce al giudice di decidere sul merito quando gli elementi documentali siano sufficienti.
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