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Sentenza

Sentenza del 30/07/2020 n. 536 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte ipotecaria e catastale - Agevolazioni art. 19 L.74/1987 - Coniugi - Separazione - Disposizioni in favore dei figli.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della mancata applicazione dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale prevista dall'art. 19 L.74/1987 per cessioni immobiliari effettuate in esecuzione di accordi di separazione omologati: l'Ufficio ha riconosciuto l'esenzione solo per la cessione alla moglie ritenendo non applicabile il beneficio alla cessione in favore dei figli perché nel verbale di separazione omologato non era inserita, “apertis verbis”, la clausola richiesta dalla circolare n. 27/E/2012 secondo cui le disposizioni a favore dei figli devono risultare "elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale".

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha accolto l'appello; ha ritenuto che la giurisprudenza di legittimità qualifica come 'negoziazione globale' gli accordi di separazione comprensivi di trasferimenti patrimoniali anche a favore dei figli e che la circolare 27/E non può imporre condizioni sostanziali ulteriori rispetto alla legge; ha dunque ritenuto applicabile l'esenzione ai trasferimenti disposti nell'accordo omologato e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00 per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 19 legge 6 marzo 1987 n. 74

    La Commissione interpreta la norma come applicabile a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione, comprese le disposizioni patrimoniali in favore dei figli se riconducibili alla negoziazione globale della crisi coniugale; non è ammissibile che prassi amministrativa introduca condizioni sostanziali non previste dalla legge.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21/06/2012

    La circolare richiede che l'accordo omologato espliciti che le disposizioni a favore dei figli siano "elemento funzionale e indispensabile" alla risoluzione della crisi; la CTR osserva che tale requisito formale mira alla certezza del diritto ma non può prevalere sulla legge né imporre condizioni integrative che negano l'agevolazione quando, per fatti e contenuto dell'accordo, risulti la pertinenza alla crisi coniugale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999

    Riconoscimento dell'applicabilità dell'agevolazione anche ai procedimenti di separazione e sostegno all'interpretazione estensiva della norma rispetto al solo divorzio.

  • Cass. Civ. n. 3110/2016

    Conferma il carattere di 'negoziazione globale' degli accordi di separazione che comprendono trasferimenti patrimoniali; tali patti, anche se prevedono trasferimenti a favore dei figli, possono rientrare nelle 'condizioni della separazione' ai fini dell'agevolazione.

  • Altre pronunce della Cassazione richiamate (es. n. 13340/2016, n.2111/2016, n.2347/2001, n.11458/2005)

    Cass. n.13340/2016; Cass. n.2111/2016; Cass. n.2347/2001; Cass. n.11458/2005

    Giurisprudenza che, nel suo complesso, supporta l'estensione dell'esenzione anche agli atti collegati alla separazione e ai trasferimenti a favore dei figli, sottolineando il criterio sostanziale della finalità della negoziazione e mettendo in discussione una lettura meramente formale imposta dalla prassi.

  • D.L. 12 settembre 2014 n.132 conv. L. 162/2014

    D.L. n.132/2014, conv. L. n.162/2014

    Richiamato come parte del mutato quadro normativo e giurisprudenziale che ha influito sull'interpretazione dell'art.19; a livello interpretativo ha contribuito a far emergere un diverso contesto applicativo della norma.

Massime di principio

  • Gli atti e le disposizioni patrimoniali inseriti in un accordo di separazione omologato possono usufruire dell'esenzione prevista dall'art.19 L.74/1987 anche se destinati ai figli, se risultano ricondotti alla negoziazione globale finalizzata alla definizione della crisi coniugale.
  • La mancata inserzione, nel verbale omologato, della formula indicata dalla circolare 27/E/2012 non è di per sé ostativa all'agevolazione: la valutazione deve essere sostanziale (contenuto e funzione dell'accordo), non meramente formale.
  • Spetta all'Amministrazione finanziaria, se contesta l'agevolazione, provare che l'atto non è funzionalmente collegato alla crisi coniugale o che ha finalità elusiva; non è ammissibile che la prassi imponga al contribuente oneri formali aggiuntivi rispetto alla legge.
  • Seppure la giurisprudenza tende a riconoscere l'esenzione in presenza di una negoziazione globale, esistono rischi concreti quando il trasferimento appare chiaramente volto a regolare questioni successorie o a eludere l'imposizione: in tali casi l'Ufficio potrà legittimamente contestare l'agevolazione.
  • Per minimizzare il rischio di contestazioni è consigliabile prevedere esplicitamente nell'accordo omologato la motivazione del trasferimento rispetto alla crisi coniugale (es. collegamento al mantenimento, alla tutela dei figli, alla sistemazione patrimoniale), allegare documentazione esplicativa e ottenere l'omologa del Tribunale, che costituisce forte elemento probatorio a favore del contribuente.

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