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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1870 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Sentenze delle Commissioni Tributaria- Provvisoria esecutività - Limiti - Capo concernente la condanna alle spese - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È affermato che l’immediata esecutività prevista dall’art. 69 riguarda il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso dell’eccedenza d’imposta e non si estende alla condanna accessoria alle spese di giudizio. Il testo fornito non specifica il giudice che ha pronunciato la decisione, l’esito formale del ricorso, eventuali spese processuali o altri provvedimenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda i limiti dell’esecutività provvisoria delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 546/1992: in particolare, se essa comprenda anche il capo che condanna al pagamento delle spese legali oppure soltanto la condanna principale al rimborso dell’eccedenza d’imposta. Il testo non riporta i nomi delle parti, l’atto concretamente impugnato né ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La cennata disposizione normativa limita infatti la provvisoria esecutività delle sentenze delle Commissioni provinciali tributarie alla condanna principale e non già a quella conseguente concernente il pagamento delle spese di giudizio.

    L’esecutività provvisoria prevista dalla norma comprende la condanna principale al rimborso dell’eccedenza d’imposta, ma non il distinto capo accessorio che pone a carico della parte le spese di giudizio.

  • Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo non ne espone una specifica applicazione o interpretazione.

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo non precisa quali disposizioni siano state applicate né quale ruolo abbiano avuto nella decisione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza tributaria provinciale riconosce al contribuente un rimborso d’imposta, l’esecutività provvisoria prevista dall’art. 69 riguarda la somma dovuta a titolo di rimborso.
  • La condanna al pagamento delle spese legali è accessoria e, secondo l’interpretazione riportata, non diventa provvisoriamente esecutiva per il solo fatto di essere contenuta nella stessa sentenza che dispone il rimborso.
  • Occorre distinguere il capo principale della pronuncia dai capi accessori: l’estensione dell’esecutività prevista per il primo non può essere automaticamente presunta per le spese processuali.

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