Sentenza del 23/06/2020 n. 1870 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Sentenze delle Commissioni Tributaria- Provvisoria esecutività - Limiti - Capo concernente la condanna alle spese - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ affermato che l’immediata esecutività prevista dall’art. 69 riguarda il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso dell’eccedenza d’imposta e non si estende alla condanna accessoria alle spese di giudizio. Il testo fornito non specifica il giudice che ha pronunciato la decisione, l’esito formale del ricorso, eventuali spese processuali o altri provvedimenti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i limiti dell’esecutività provvisoria delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali ai sensi dell’art. 69 del d.lgs. 546/1992: in particolare, se essa comprenda anche il capo che condanna al pagamento delle spese legali oppure soltanto la condanna principale al rimborso dell’eccedenza d’imposta. Il testo non riporta i nomi delle parti, l’atto concretamente impugnato né ulteriori motivi di ricorso.
Norme richiamate
Art. 69 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cennata disposizione normativa limita infatti la provvisoria esecutività delle sentenze delle Commissioni provinciali tributarie alla condanna principale e non già a quella conseguente concernente il pagamento delle spese di giudizio.
L’esecutività provvisoria prevista dalla norma comprende la condanna principale al rimborso dell’eccedenza d’imposta, ma non il distinto capo accessorio che pone a carico della parte le spese di giudizio.
Art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo non ne espone una specifica applicazione o interpretazione.
D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo non precisa quali disposizioni siano state applicate né quale ruolo abbiano avuto nella decisione.
Massime di principio
- Quando una sentenza tributaria provinciale riconosce al contribuente un rimborso d’imposta, l’esecutività provvisoria prevista dall’art. 69 riguarda la somma dovuta a titolo di rimborso.
- La condanna al pagamento delle spese legali è accessoria e, secondo l’interpretazione riportata, non diventa provvisoriamente esecutiva per il solo fatto di essere contenuta nella stessa sentenza che dispone il rimborso.
- Occorre distinguere il capo principale della pronuncia dai capi accessori: l’estensione dell’esecutività prevista per il primo non può essere automaticamente presunta per le spese processuali.
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