Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33117/2026 del 08/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il magistrato di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta proposta dal detenuto ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., ritenendola generica perché riferita indistintamente al periodo dal 30 dicembre 2020 alla data corrente e perché non indicava specificamente i periodi e gli istituti penitenziari interessati. Il provvedimento rilevava inoltre che il detenuto era stato ristretto presso la Casa di Reclusione di Massa dall'8 marzo 2024 al 30 maggio 2024 e che una precedente istanza era già stata accolta per il periodo dal 30 dicembre 2020 al 23 marzo 2023, relativo alla detenzione presso la Casa Circondariale di Pisa. Il condannato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e mancanza totale di motivazione con riguardo ai periodi dal 23 marzo 2023 al 7 marzo 2024 e dal 31 maggio 2024 al 5 novembre 2025, durante i quali era nuovamente detenuto presso la Casa Circondariale di Pisa e che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, chiarendo che la richiesta deve indicare i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità, ma non è generica quando tali elementi risultino comunque individuabili. Nel caso concreto, la richiesta riguardava una pena ricompresa in un unico titolo esecutivo e periodi di detenzione effettivamente subiti; il magistrato aveva omesso di esaminare periodi significativi espressamente compresi nella domanda.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Pisa per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio dovrà esaminare anche i periodi di detenzione non considerati e valutare la domanda secondo i principi sull'ammissibilità delle richieste ex art. 35-ter Ord. pen. e secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale in materia di trattamento penitenziario inumano o degradante. Il giudice del rinvio resterà libero nell'esito.

Norme richiamate

  • art. 35-ter Ord. pen.

    Se il pregiudizio si è protratto per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni il detenuto può presentare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, una istanza al magistrato di sorveglianza che, accertata la fondatezza della domanda, dispone a titolo di risarcimento del danno la riduzione della pena detentiva ancora da espiare in ragione di un giorno ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

    La norma prevede rimedi compensativi per la violazione dell'art. 3 CEDU durante la detenzione: riduzione della pena detentiva ancora da espiare oppure, nei casi previsti, ristoro monetario. La domanda deve consentire di individuare i periodi e le condizioni detentive cui si riferisce.

  • art. 3 CEDU

    divieto di trattamenti inumani o degradanti

    Il trattamento penitenziario inumano o degradante costituisce il presupposto sostanziale dei rimedi previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. e deve essere valutato alla luce della giurisprudenza sovranazionale consolidata.

  • art. 35-bis Ord. pen.

    La disposizione è richiamata in relazione al reclamo del detenuto volto a ottenere il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen.; l'atto deve indicare i periodi di detenzione, le strutture carcerarie e le specifiche ragioni della dedotta violazione.

  • art. 69, comma 6, Ord. pen.

    La disposizione è richiamata quale base del reclamo del detenuto connesso alla richiesta del rimedio risarcitorio ex art. 35-ter Ord. pen.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 92 del 2014

    Per le detenzioni anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge, il termine di decadenza per il rimedio monetario decorre dalla data di entrata in vigore della disciplina.

Massime di principio

  • La richiesta ex art. 35-ter Ord. pen. deve indicare i periodi di detenzione, gli istituti penitenziari e gli elementi concreti relativi alle condizioni detentive dedotte come lesive dell'art. 3 CEDU; tuttavia, non può essere dichiarata generica quando tali elementi siano comunque individuabili dalla domanda.
  • Quando la richiesta ex art. 35-ter Ord. pen. riguarda periodi di detenzione effettivamente subiti e compresi in un unico titolo esecutivo, il magistrato di sorveglianza deve esaminare tutti i periodi indicati che non siano già stati oggetto di precedente decisione, senza limitarsi ai soli periodi già valutati.
  • La discontinuità tra diverse fasi esecutive impedisce di ottenere, tramite la riduzione della pena ex art. 35-ter Ord. pen., una decurtazione imputata a un titolo diverso e ormai esaurito; in tale situazione può essere azionato il rimedio monetario, nel rispetto del termine di decadenza previsto dalla legge.
  • Quando l'interessato espia senza soluzione di continuità una pena derivante da un diverso titolo, nell'ambito di un'esecuzione unificata da un provvedimento di cumulo, può chiedere al magistrato di sorveglianza la riduzione della pena cumulata per il trattamento degradante subito durante l'esecuzione precedente.
  • Il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda senza esaminare periodi di detenzione specificamente indicati e non coperti da una precedente pronuncia è affetto da violazione di legge e deve essere annullato con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.