Cassazione Civile, Ordinanza n. 23589/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un lavoratore di ottenere, tramite il Fondo di garanzia gestito dall'INPS, il pagamento di Euro 1.717,18 a titolo di retribuzione del mese di dicembre 2009 e di tredicesima mensilità per il 2009, somme non pagate dal datore di lavoro poi dichiarato fallito. Dopo che il Tribunale e la Corte d'appello di Bari avevano accolto la pretesa del lavoratore, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, 2 e 3. Secondo l'Istituto, il Fondo garantisce solo le ultime tre mensilità del rapporto che diano diritto alla retribuzione e che si collochino nei dodici mesi anteriori alla domanda volta ad aprire la procedura concorsuale; nel caso concreto, la mensilità di dicembre 2009 e il rateo di tredicesima sarebbero rimasti esclusi perché il rapporto era sospeso dal 14 dicembre 2009 e perché il ricorso del lavoratore del 27 dicembre 2010 costituiva il dies a quo del termine annuale. L'INPS ha inoltre contestato che potesse essere riconosciuto l'intero importo annuale della tredicesima, invece del solo rateo riferibile al trimestre utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, richiamando un precedente sovrapponibile e affermando la continuità con l'orientamento già consolidato. Ha ribadito che, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, il termine di dodici mesi decorre dalla data della domanda giudiziale diretta ad aprire la procedura concorsuale o comunque a far valere il credito verso il datore insolvente, non dalla data di apertura della procedura stessa. Ha poi precisato che i periodi di sospensione del rapporto privi di diritto alla retribuzione vanno neutralizzati, ma solo se i tre mesi utili così individuati restano comunque compresi nel semestre/anno rilevante previsto dalla disciplina. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha escluso il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo per la retribuzione di dicembre 2009 e per il relativo rateo di tredicesima, perché tali emolumenti cadevano prima del limite annuale decorrente dal 27 dicembre 2010. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, artt. 1, comma 1, 2, commi 1, lett. a), e 3
Sono le norme che disciplinano i presupposti dell'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle retribuzioni insolute del lavoratore insolvente.
È richiamato per escludere la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, non essendovi contrasti tali da imporre l'intervento chiarificatore.
art. 267 TFUE
È richiamato per escludere, nel caso concreto, la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
È la norma processuale richiamata per identificare il ricorso introduttivo del lavoratore come iniziativa giudiziaria rilevante ai fini del computo del termine.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per il pagamento delle retribuzioni insolute, il termine di dodici mesi va computato a ritroso dalla data della prima iniziativa giudiziaria del lavoratore diretta a far valere il credito o ad attivare la procedura concorsuale, non dalla data di apertura della procedura.
- Nel calcolo degli "ultimi tre mesi del rapporto" rilevanti per la prestazione del Fondo devono essere neutralizzati i periodi di sospensione in cui il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, ma solo se i mesi residui così individuati restano compresi nel periodo di dodici mesi anteriore alla domanda.
- La tutela del Fondo presuppone che le mensilità richieste siano effettivamente retributive e cadano nel segmento temporale protetto; se esse risultano anteriori al limite annuale, la prestazione non è dovuta.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato e coerente con il diritto dell'Unione, non è necessario il rinvio alle Sezioni Unite o alla Corte di giustizia se non vengono offerti argomenti nuovi e decisivi per mutare l'interpretazione già affermata.
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