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Sentenza

Sentenza del 30/05/2025 n. 140550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento per omessa denuncia e omesso versamento dell’IMU 2018 sulle piattaforme petrolifere collocate oltre le 12 miglia marine, sulla piattaforma continentale prospiciente il Comune di Ancona. La società ricorrente sosteneva, con quattro motivi, che la piattaforma continentale rientrasse nel «territorio dello Stato» ai fini IMU, invocando la Convenzione di Montego Bay e le norme nazionali che disciplinano la ricerca e l’estrazione di idrocarburi; contestava inoltre l’interpretazione delle norme sull’IMU, la mancata considerazione della natura immobiliare delle piattaforme e dei criteri di collegamento con il Comune, e prospettava una violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato. In subordine, la contribuente aveva riproposto le eccezioni già formulate nei giudizi di merito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la piattaforma continentale non è territorio dello Stato ai fini dell’imposizione immobiliare comunale: i diritti sovrani e la giurisdizione dello Stato costiero sono funzionali e limitati all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali, e non attribuiscono una sovranità territoriale generale. Pertanto, sulle piattaforme situate oltre il mare territoriale non si applicava l’IMU 2018; non era necessario esaminare gli ulteriori motivi, dipendenti dalla soluzione opposta. La censura relativa agli aiuti di Stato è stata comunque esaminata e disattesa: non vi è un’esenzione concessa dallo Stato quando manca, in radice, il potere di assoggettare quelle strutture a un’imposta fondata sulla territorialità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 24.000 euro oltre a 200 euro per esborsi, e all’eventuale ulteriore contributo unificato previsto dalla legge. La decisione impugnata, che aveva respinto l’appello della società, resta quindi ferma, così come l’esito favorevole a E. s.p.a.

Norme richiamate

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay), artt. 76 e 77

    Agli impianti fissi o galleggianti situati sulla piattaforma continentale, come definita dall'art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 10 dicembre 1982 (Convenzione di Montego Bay) la cui ratifica è stata autorizzata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, non si applica l'imposta comunale sugli immobili, posto che la piattaforma continentale -e del pari la Zona economica esclusiva di cui all'art. 55 della medesima Convenzione- non è territorio dello Stato, essendo i diritti sovrani e la giurisdizione esclusiva su di essa assegnati allo Stato costiero, ai sensi degli articoli 77 e 60, comma 2 della Convenzione, esercitabili solo 'funzionalmente' allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse.

    La piattaforma continentale è distinta dal territorio statale, anche se lo Stato costiero vi esercita diritti sovrani esclusivi. Questi poteri sono circoscritti alla ricerca e allo sfruttamento delle risorse naturali e non bastano a fondare l’IMU, il cui presupposto è l’ubicazione dell’immobile nel territorio dello Stato.

  • Convenzione di Montego Bay, artt. 60, comma 2, e 80

    La conclusione deve essere che la giurisdizione esclusiva assegnata allo Stato costiero dall'art. 60 nelle materie ivi indicate è limitata funzionalmente all'indisturbato godimento delle risorse che la piattaforma offre.

    La giurisdizione esclusiva sulle installazioni e strutture collocate sulla piattaforma, estesa dall’art. 80, non equivale a sovranità territoriale illimitata. I poteri nelle materie indicate dall’art. 60, compresa quella fiscale, sono esercitabili soltanto nei limiti necessari a consentire l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili consiste nell'ubicazione dell'immobile 'nel territorio dello Stato'.

    Per l’imposta comunale sugli immobili è determinante che il bene sia situato nel territorio dello Stato. Poiché la piattaforma continentale non è territorio statale in senso impositivo, le strutture che vi si trovano non sono assoggettabili a ICI o IMU.

  • Art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)

    Allora, però, se lo Stato non ha 'mano libera', perché è privo del potere impositivo, neppure può dirsi che la non assoggettabilità ad un imposta di un certo immobile (le strutture poste sulla piattaforma), integri un aiuto ai sensi dell'art. 107 TFUE.

    La mancata imposizione non costituisce, nel caso deciso, un aiuto di Stato: l’Italia non dispone del potere di applicare a quelle strutture un’imposta comunale fondata sulla territorialità e, quindi, non sta concedendo un’esenzione selettiva da un tributo applicabile.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Si dà atto che sussistono, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Il rigetto del ricorso comporta, quando dovuto, il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La sovranità dello Stato costiero su una zona marittima non implica automaticamente che essa faccia parte del territorio statale per ogni finalità giuridica o tributaria: occorre verificare contenuto e limiti dei poteri riconosciuti dalle norme internazionali.
  • I diritti sulla piattaforma continentale sono funzionali all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali. Non attribuiscono, di per sé, una potestà impositiva comunale su immobili, se il tributo richiede che il bene sia ubicato nel territorio dello Stato.
  • La soluzione è diversa per le piattaforme situate nel mare territoriale, entro il limite delle 12 miglia: secondo la giurisprudenza richiamata dalla sentenza, queste possono essere assoggettate all’imposizione comunale, mentre le piattaforme sulla piattaforma continentale oltre tale limite non lo sono.
  • La previsione di una giurisdizione esclusiva su installazioni o strutture marittime non trasforma automaticamente l’area in territorio nazionale: la giurisdizione va interpretata entro la funzione e i limiti stabiliti dalla convenzione applicabile.
  • La mancata applicazione di un tributo non configura automaticamente un aiuto di Stato. Occorre distinguere tra un’esenzione selettiva da un’imposta che lo Stato potrebbe applicare e l’assenza del presupposto territoriale o del potere impositivo.

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