Cassazione Civile, Ordinanza n. 03409/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Al termine di un giudizio di legittimità definito con ordinanza della Corte di cassazione, la parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza n. 32930/2022, sostenendo che nel capo sulle spese fosse stato omesso di disporre la distrazione a favore del difensore, il quale nel controricorso si era qualificato espressamente come antistatario. La controparte ha resistito all'istanza, deducendo che, per ottenere la distrazione, il difensore avrebbe dovuto dichiarare di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari, dichiarazione che sarebbe mancata. La questione riguarda quindi se, ai fini della distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., sia sufficiente la qualità di antistatario e la richiesta di distrazione, anche in assenza di una formula espressa circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione dei compensi.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la parte intimata, nel caso concreto, dovesse considerarsi mero intimato per difetto di rituale notificazione del controricorso; ha inoltre giudicato infondata l'eccezione della stessa parte circa l'insufficienza della dichiarazione resa dal difensore. Richiamando precedenti di legittimità, ha affermato che ai fini della distrazione delle spese è sufficiente che il difensore si qualifichi come antistatario, poiché la mancata riscossione dei compensi può considerarsi implicitamente compresa nella richiesta di distrazione. Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo nel dispositivo le parole che attribuivano le spese alla parte controricorrente con quelle che le attribuiscono all'Avv. Gianluca Gallucci, dichiaratosi antistatario, e ha ordinato l'annotazione della correzione sull'originale dell'ordinanza.
Norme richiamate
La domanda di distrazione delle spese può essere validamente proposta anche se manca l'esplicita dichiarazione di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi, poiché tale elemento può ritenersi implicitamente contenuto nella richiesta di distrazione quando il difensore si dichiara antistatario.
La correzione dell'ordinanza è stata ritenuta ammissibile perché la fattispecie rientra tra quelle correggibili con il procedimento di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- Ai fini della distrazione delle spese processuali, è sufficiente che il difensore chieda la distrazione e si qualifichi come antistatario; non è necessaria, a pena di inefficacia della domanda, una formula sacramentale con cui dichiari espressamente di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto i compensi.
- La richiesta di distrazione delle spese in sede di legittimità deve risultare tempestivamente proposta nel giudizio; se formulata per la prima volta solo nella nota spese, non può essere accolta.
- L'omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario può integrare un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c., quando la volontà decisoria della Corte sia ricostruibile dagli atti e dal contenuto dell'ordinanza.
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