Cassazione Penale, Ordinanza n. 34548/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito era stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione al delitto di furto aggravato, con recepimento dell'accordo intervenuto tra imputato e Pubblica Accusa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, indicato come vizio di motivazione. La Corte rileva che, rispetto a una sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso deducibili sono limitati e non può essere censurata la motivazione se non nei ristretti limiti consentiti dalla tipologia decisionale; inoltre osserva che il motivo è anche generico. La sentenza impugnata è ritenuta correttamente motivata con sintetica descrizione del fatto, correttezza della qualificazione giuridica, verifica ex art. 129 c.p.p. e congruità della pena ai fini dell'art. 27 Cost.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di patteggiamento per furto aggravato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione afferma che la sentenza impugnata era già sufficientemente motivata nei limiti richiesti per l'applicazione della pena su richiesta delle parti, e che il motivo di ricorso non era consentito in relazione a tale tipo di pronuncia.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e la sentenza può essere motivata in modo succinto, con verifica della qualificazione giuridica e della congruità della pena
con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste
il giudice deve verificare l'assenza di cause di proscioglimento immediato o altre ipotesi ostative
art. 27 Cost.
ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
la pena patteggiata deve essere verificata nella sua congruità anche rispetto alla finalità costituzionale della pena
Massime di principio
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può fondarsi su censure incompatibili con la struttura consensuale della decisione, salvo i ristretti vizi deducibili nei limiti consentiti dalla legge.
- La sentenza di patteggiamento è sufficientemente motivata quando contenga una sintetica descrizione del fatto, il corretto inquadramento giuridico, il richiamo al controllo ex art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.
- L'accordo tra imputato e Pubblica Accusa in sede di patteggiamento esonera l'accusa dall'onere della prova; pertanto non è configurabile una censura ordinaria di vizio motivazionale sulla ricostruzione del fatto come in una sentenza di cognizione piena.
- La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi siano non consentiti rispetto alla tipologia di sentenza impugnata o comunque generici.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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