Cassazione Penale, Sentenza n. 32180/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato per il delitto di omicidio (art. 575 cod. pen.) della vittima Said Jaador. La difesa ha dedotto violazioni procedurali e vizi di motivazione in relazione al difetto dei gravi indizi: discrepanze tra i risultati di due sopralluoghi nell'abitazione (3 maggio 2023 senza tracce ematiche vs 16-17 maggio 2023 con numerose tracce), incongruenze sul momento del rinvenimento del cadavere (assenza il 26 aprile, ritrovamento il 9 maggio), criticità di attendibilità della teste Lisa Calamai (presunto SMS non riscontrato dai tabulati), e risultati tecnici successivi che avrebbero attribuito alcune tracce ematiche al coindagato Claudio Stefanini e non al ricorrente; inoltre censurata la motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione) e l'asserito richiamo al "giudicato cautelare progressivo" senza adeguata valutazione degli elementi sopravvenuti
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi in parte: ha constatato carenze e manifesti vizi logici nella motivazione del Tribunale, in particolare rispetto alle discrasie tra i sopralluoghi e alla mancata, compiuta valutazione dell'attendibilità della dichiarazione di Calamai e degli elementi tecnici sopravvenuti. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Firenze; il terzo motivo è stato assorbito. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria indicati dalla Corte
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al riesame delle misure cautelari; disciplina le modalità del riesame e l'ambito valutativo del giudice del riesame
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama i limiti e l'oggetto del giudizio del riesame ex art. 627; la Corte evidenzia il vincolo del giudice del rinvio rispetto ai punti notati dalla cassazione e la possibilità di valutare elementi sopravvenuti
Norma richiamata in relazione ai mezzi di prova e alla valutazione probatoria; censura per presunto travisamento della prova
art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di rielaborazione dei motivi di ricorso presentati in cassazione (limiti di specificazione dei motivi)
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di pericolosità o altre presunzioni rilevanti nell'ambito delle esigenze cautelari; la difesa aveva invocato elementi idonei a vincere tale presunzione
art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Norme che individuano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, ecc.); la difesa contestava l'insufficiente motivazione del Tribunale su tali esigenze
Massime di principio
- Il giudice che conferma o applica misure cautelari deve motivare in modo specifico e coerente, affrontando concrete discrepanze nelle risultanze investigative (es. differenze fra più sopralluoghi) e spiegando perché tali discrepanze non inficiano i gravi indizi.
- Quando emergono elementi tecnici sopravvenuti (perizie, attribuzioni biologiche, tabulati telefonici) il giudice del riesame deve valutare esplicitamente il loro impatto sul compendio indiziario e non limitarsi a richiamare il precedente giudicato cautelare senza analisi puntuale.
- La credibilità e l'attendibilità di dichiarazioni chiave (testimoni, de relato) richiedono verifica documentale e motivata; l'assenza di riscontri oggettivi (es. tabulati telefonici) deve essere presa in seria considerazione nella valutazione degli indizi.
- La mera evocazione della gravità del fatto o della sua efferatezza non supplisce a una motivazione che colleghi direttamente tali aspetti alle concrete esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione); occorre indicare elementi specifici e attuali che giustifichino la misura.
- In caso di motivazione insufficiente o contraddittoria relativa alla sussistenza dei gravi indizi, la Corte di cassazione è propensa all'annullamento con rinvio per nuovo esame, affinché il giudice di merito compia una valutazione completa e congrua
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