Cassazione Penale, Sentenza n. 48010/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere, con contestazione della valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 274 c.p.p. e carenza di motivazione: contestava che non fossero indicati elementi concreti a fondamento del pericolo di recidiva, che non fosse accertata la colleganza a contesti associativi e che non fosse stato rispettato l'onere motivazionale dato il lungo arco temporale dall'omicidio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente risposto ai due punti devoluti (erroneità dell'imminenza della scadenza dei termini di custodia cautelare e irrilevanza della presenza di altra detenzione) individuando la scadenza al 31/3/2024 e confermando la rilevanza delle esigenze cautelari, richiamando altresì la presunzione relativa prevista per il reato di omicidio. Perciò il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende; inoltre è stata disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att.
Norme richiamate
Norma che regola l'appello al Tribunale del riesame; qui rilevante in quanto il Procuratore generale aveva proposto appello devolvendo specifici punti che il Tribunale ha esaminato.
Richiamata dal ricorrente come presunta violata (onere di motivazione); la Corte ha ritenuto però che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata rispetto ai punti devoluti.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicata la 'doppia presunzione' relativa per i reati per i quali è prevista: per l'omicidio la Corte ha richiamato la presunzione di sussistenza del pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura cautelare più grave, presunzione non efficacemente confutata dal ricorrente.
Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare Euro 3.000 al ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Dispositivo formale per la trasmissione dell'atto al direttore dell'istituto penitenziario, disposto poiché la decisione non comportava la rimessione in libertà del ricorrente.
legge 16 aprile 2015, n. 47 (richiamata)
Richiamata nella giurisprudenza come fonte che richiede il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte conferma però che la presenza di altra detenzione non elimina automaticamente le esigenze cautelari.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 48881 del 02/10/2013, Barranca; Sez. 5, n. 28750 del 10/04/2017, Perskura; Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019, Bastone)
Richiamati precedenti consolidati secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non esclude per sé l'esistenza di esigenze cautelari e che l'esecuzione di una condanna non assorbe automaticamente il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari nel nuovo procedimento.
Massime di principio
- La detenzione per altra causa non è automaticamente ostativa alla applicazione o al mantenimento di una misura cautelare in un diverso procedimento: il giudice deve valutare autonomamente le esigenze cautelari connesse al singolo procedimento.
- I termini di custodia cautelare vanno calcolati correttamente; se non sono di imminente scadenza, ciò può giustificare il mantenimento della misura.
- Per reati gravi come l'omicidio opera una presunzione relativa di pericolo di recidiva e di adeguatezza della misura cautelare più grave (art. 275, comma 3): il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per confutare tale presunzione.
- Nell'impugnazione in Cassazione per inammissibilità è essenziale contestare in modo efficace e puntuale la decisione sui punti devoluti: critiche generiche o mancanza di elementi concreti di fatto o di diritto rendono probabile la dichiarazione di inammissibilità.
- Quando si contesta il rischio di recidiva è necessario indicare elementi fattuali concreti che dimostrino l'assenza di attualità o concretezza del pericolo, specie se vi è un grave curriculum criminale o condanna per reati ostativi.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e a sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente.
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