Cassazione Civile, Ordinanza n. 18498/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato che il dispositivo dell'ordinanza n. 29080/2021 venga integrato con la clausola di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Ha inoltre affermato che, per il procedimento di correzione, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda riguarda un precedente giudizio di legittimità avverso il decreto del Giudice di Pace di Roma che aveva convalidato il trattenimento della ricorrente presso un CPR disposto dal Questore di Roma. Con ordinanza n. 29080/2021 la Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo del ricorso, cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e condannato l'amministrazione alle spese, ma nel dispositivo non aveva inserito la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, che nel ricorso si era dichiarata antistataria. La ricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'ordinanza per inserire la formula di distrazione a favore del proprio avvocato. La Corte ha ritenuto ammissibile il rimedio di correzione dell'errore materiale per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese e ha disposto la correzione del dispositivo.
Norme richiamate
È richiamato come base del ricorso originario avverso il decreto di convalida del trattenimento.
Sono indicati come rimedio per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale emendabile.
La procedura di correzione è ritenuta coerente con la disciplina della distrazione delle spese e con la funzione di titolo esecutivo del difensore distrattario.
La correzione dell'errore materiale è ritenuta applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
È richiamato per la sussistenza dei presupposti per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non integra una domanda autonoma, ma un errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La correzione dell'errore materiale è rimedio esperibile anche contro le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- L'utilizzo del procedimento di correzione per integrare la statuizione sulle spese con la distrazione in favore del difensore risponde a esigenze di ragionevole durata del processo e consente di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo per il professionista.
- Quando viene accolta una domanda di correzione di errore materiale relativa al dispositivo, non è dovuta una nuova regolazione delle spese del relativo procedimento, se la Corte ritiene di non provvedere sul punto.
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