Sentenza del 11/06/2021 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Notificazioni - Ricorso presentato in via telematica ma senza firma digitale - Inammissibilità del ricorso - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza della firma digitale sul documento telematico. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito e la resistenza (l'Amministrazione finanziaria) ha ottenuto il rigetto per inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha presentato il ricorso per via telematica ma il documento trasmesso non recava la firma digitale. Secondo l'art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 la notifica e il deposito degli atti davanti alla Commissione Tributaria devono avvenire esclusivamente con modalità telematiche e il ricorso trasmesso telematicamente è efficace solo se è sottoscritto con firma digitale che ne attesti la riconducibilità alla persona del contribuente. La mera trasmissione via PEC senza firma digitale non garantisce tale riconducibilità.
Norme richiamate
La norma obbliga la notificazione e il deposito telematico davanti alle Commissioni Tributarie e richiede che gli atti telematici siano sottoscritti con firma digitale, onde garantire la certezza della riconducibilità del documento alla persona che lo presenta. Ne consegue che la trasmissione mediante PEC senza firma digitale non soddisfa i requisiti di validità formale del ricorso.
Massime di principio
- Ricorsi e atti depositati telematicamente davanti alle Commissioni tributarie devono essere firmati digitalmente: la sola PEC non è sufficiente per l'autenticazione dell'autore dell'atto.
- La mancanza della firma digitale sul ricorso telematico determina l'inammissibilità dell'atto e la conseguente esclusione della valutazione di merito.
- Prima di trasmettere un ricorso telematico controllare che il file sia effettivamente sottoscritto con firma digitale valida e che il certificato sia attivo; conservare ricevute e file firmati per prova.
- In assenza di firma digitale occorre valutare se è possibile una regolarizzazione per termini o chiedere riapertura/integrazione solo se la normativa o la giurisprudenza prevede specifiche eccezioni o procedure di regolarizzazione; in genere l'inammissibilità per mancanza della firma è rigida.
- Le decisioni richiamano orientamenti consolidati (es. CTP Rieti nn. 262/2018 e 132/2019) secondo cui la firma digitale è requisito essenziale per l'efficacia degli atti telematici in materia tributaria.
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