Sentenza del 11/06/2021 n. 95 - Comm. Trib. I grado di Trento
Imposta di registro - Valutazione dell'avviamento - Criteri di cui al d.P.R. n. 460 del 1996 - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della legittimità dell'utilizzo del cosiddetto "metodo matematico" per la determinazione e quantificazione dell'avviamento aziendale ai fini dell'imposta di registro: il metodo consiste nell'applicare una percentuale di redditività alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d'imposta anteriori alla cessione, e nell'applicare il moltiplicatore ridotto pari a 2 di cui all'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996.
La decisione
Il giudice ha ritenuto legittimo l'utilizzo del metodo matematico con l'applicazione del moltiplicatore ridotto a 2 ai fini della determinazione dei valori minimi di avviamento per l'imposta di registro. Tuttavia il metodo ha natura presuntiva e determina valori minimi: è riconosciuta la possibilità per il contribuente di dimostrare l'incongruità del risultato ottenuto o di provare un valore dell'avviamento inferiore rispetto a quello accertato dall'ufficio. Ne consegue che l'accertamento basato su tale metodo è valido in assenza di prova contraria apportata dal contribuente; l'onere di provare l'incongruità o un valore diverso grava sul contribuente stesso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 460 del 1996, art. 2
La norma consente l'applicazione del metodo matematico per la determinazione dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro e prevede l'utilizzo di un moltiplicatore ridotto pari a 2; tale previsione ha efficacia presuntiva per fissare valori minimi, senza escludere la possibilità per il contribuente di fornire elementi probatori contrari.
Massime di principio
- Il "metodo matematico" (percentuale di redditività sulla media dei ricavi degli ultimi tre esercizi con moltiplicatore 2) è legittimo e può essere utilizzato dall'amministrazione per determinare valori minimi di avviamento ai fini dell'imposta di registro.
- Il risultato del metodo ha natura presuntiva e non è tassativo: il contribuente può contestarlo dimostrando l'incongruità o fornendo una stima dell'avviamento inferiore basata su elementi oggettivi (perizia, bilanci, flussi reddituali, comparables di mercato, ecc.).
- L'onere di provare l'incongruità del valore accertato grava sul contribuente; in assenza di prova convincente, l'accertamento basato sul metodo resta valido.
- Il moltiplicatore pari a 2 va inteso come parametro riduttivo previsto dalla norma per la quantificazione presuntiva: non impedisce valutazioni diverse se fondate su elementi probatori idonei.
- Se mancano i dati dei tre esercizi precedenti, si utilizzano i ricavi accertati o dichiarati; tuttavia eventuali peculiari fattori aziendali (crisi temporanee, eventi straordinari, cambiamenti strutturali) possono giustificare una rivalutazione del valore dell'avviamento.
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