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Sentenza

Sentenza del 11/06/2021 n. 802 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Notifica di avviso di accertamento relativo al 2009 per IVA su compensi di euro 18.941,87 percepiti dal "Fallimento T. s.r.l." e fatturati con l'indicazione "IVA 20% non incassata per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il cui pagamento avverrà in sede di riparto successivo". L'Ufficio ha ritenuto che il contribuente non abbia scorporato l'IVA dalle somme effettivamente incassate secondo la Risoluzione n.127/E/2008, chiedendo pagamento di euro 3.156,97 a titolo di IVA (oltre accessori) e euro 3.946,25 a titolo di sanzione. Il contribuente ha contestato la pretesa sostenendo la correttezza della fatturazione su disposizione del Tribunale/curatore, l'inefficacia vincolante della Risoluzione, la violazione del principio di neutralità dell'IVA e la mancanza del presupposto soggettivo per le sanzioni.

La decisione

Il Tribunale Tributario di grado d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato nulla la pretesa erariale. Il Collegio ha ritenuto inaccoglibile l'impostazione della Risoluzione 127/E/2008 nel contesto della procedura fallimentare, richiamando il ruolo del curatore e dell'Autorità giudiziaria nel determinare le modalità di pagamento e sottolineando che imporre al professionista di ridurre il proprio compenso per includere una quota di IVA non incassata contrasterebbe con i principi di capacità contributiva, di libera iniziativa economica e di neutralità dell'IVA. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • Risoluzione n. 127/E del 2008

    L'Agenzia sostiene che, in presenza di fatture con IVA non incassata, il contribuente debba scorporare l'IVA dalle somme effettivamente riscosse riducendo proporzionalmente l'imponibile; il Collegio di merito ha ritenuto invece che tale prassi non sia applicabile nella specifica fattispecie fallimentare.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 1034 del 17.01.2017

    Richiamata dall'Ufficio per affermare che il debito IVA nasce al momento della fatturazione e quindi l'obbligo impositivo sorge indipendentemente dal riparto fallimentare; il Collegio di appello, pur prendendo atto dell'orientamento, ha comunque ritenuto prevalenti le specificità della procedura fallimentare e i principi di neutralità e capacità contributiva nel caso concreto.

  • Principio di neutralità dell'IVA / Principio di capacità contributiva / Diritto alla remunerazione

    Il Collegio ha invocato questi principi per sostenere che non può essere imposto al professionista di sopportare l'imposta che non ha incassato, né di ridurre il compenso per adeguarlo a un'esazione erariale non effettivamente riscosse, soprattutto quando l'IVA è assistita da privilegio in sede fallimentare e la modalità di pagamento è stabilita dal curatore sotto controllo dell'Autorità giudiziaria.

Massime di principio

  • In procedure fallimentari la gestione dei pagamenti è disciplinata dal curatore sotto controllo dell'Autorità giudiziaria; se il fallimento dispone che l'IVA sarà liquidata in sede di riparto, il diritto alla rivalsa dell'IVA per il professionista può sorgere solo in quella fase.
  • La prassi amministrativa (es. risoluzioni) non è automaticamente vincolante se confligge con le modalità operative stabilite dalla procedura fallimentare e con principi costituzionali/tributari quali la neutralità dell'IVA e la capacità contributiva.
  • Documentare ed allegare al processo l'ordine del Tribunale o le istruzioni del curatore è fondamentale: tali atti possono determinare l'esito della controversia sulla responsabilità fiscale relativa all'IVA non incassata.
  • Se l'Amministrazione fiscale contesta l'omesso scorporo dell'IVA, va valutata la giurisprudenza prevalente nel proprio foro e il rischio di orientamenti contrastanti; in assenza di norma chiara la via giudiziaria può premiare il contribuente, ma il rischio di pronunce discordanti è reale.
  • In presenza di incertezza normativa o applicativa e comportamento conforme a ordini giudiziari/alla prassi del curatore, è possibile ottenere la riduzione o l'esclusione delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo o per ragioni di acceptabile incertezza.

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