Sentenza del 11/06/2021 n. 53 - Comm. Trib. II grado di Trento
Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Richiesta di determinare il valore dell'immobile secondo il valore catastale, in base al criterio c.d. prezzo-valore - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo - Pagamento del prezzo differito nel tempo - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha richiesto che l'imposta di registro, ipotecaria e catastale venisse calcolata secondo il valore catastale (criterio "prezzo-valore") ai sensi dell'art. 1, comma 497, l. n. 266/2005. Ai sensi dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223/2006 le parti devono rendere, contestualmente all'atto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. La questione principale riguardava se una dichiarazione generica sulle modalità di pagamento, nel caso in cui il pagamento fosse stato differito nel tempo, fosse sufficiente per ottenere l'agevolazione, e se l'Agenzia delle Entrate potesse successivamente disconoscerla ritenendola "insoddisfacente" senza accertare concretamente le modalità e i tempi effettivi di pagamento.
La decisione
La pronuncia ha stabilito che l'art. 35, comma 22, impone l'obbligo della dichiarazione sostitutiva con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento. Tuttavia ha distinto due ipotesi: (i) se il pagamento è precedente o contestuale all'atto, la dichiarazione deve descrivere con precisione le modalità effettive (assegno, bonifico, ecc.), perché si tratta di un evento già avvenuto o imminente; (ii) se i pagamenti saranno effettuati successivamente all'atto, è sufficiente che le parti indichino nella dichiarazione tutto ciò che è possibile indicare al momento, tenendo conto della possibilità di modifiche dei termini contrattuali. In questo secondo caso l'Agenzia delle Entrate non può limitarsi a contestare la dichiarazione come "insoddisfacente": deve invece verificare concretamente come e quando il prezzo è stato effettivamente versato per valutare l'eventuale discrepanza fra prezzo convenuto e prezzo pagato e, se del caso, accertare elusione o evasione tributaria. In sostanza la decisione tutela la posizione del contribuente quando il pagamento è differito, imponendo all'Amministrazione fiscale un accertamento concreto e documentato prima di escludere l'agevolazione.
Norme richiamate
art. 35 d.l. n. 223 del 2006
Impone l'obbligo per le parti di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo; la precisione richiesta dipende dalla tempestività del pagamento (più rigorosa se il pagamento è anteriore o contestuale, più flessibile se differito).
art. 1 l. n. 266 del 2005
Stabilisce il criterio del "prezzo-valore" (determinazione del valore ai fini delle imposte secondo il valore catastale), che può trovare applicazione se ricorrono i requisiti normativi e la dichiarazione richiesta è resa; la verifica concreta dei pagamenti rileva per escludere artifici o elusioni.
Massime di principio
- Quando il corrispettivo è stato pagato prima o contemporaneamente all'atto, la dichiarazione deve riportare modalità e strumenti di pagamento in modo preciso (es. bonifico bancario con data e coordinate, assegno, quietanze), perché si tratta di fatti già verificabili.
- Quando il pagamento è differito nel tempo, la dichiarazione può limitarsi a indicare ciò che è concretamente definito al momento (piano di rate, strumenti previsti, garanzie), ma le parti dovrebbero comunque fornire il maggior dettaglio possibile e prevedere documentazione a supporto.
- L'Amministrazione finanziaria non può rigettare l'agevolazione basandosi solo su un giudizio formale di "insoddisfazione" della dichiarazione nel caso di pagamenti differiti: è obbligata a verificare materialmente le modalità e i tempi effettivi di pagamento per accertare eventuali discrepanze tra prezzo convenuto e prezzo effettivamente pagato.
- Se dall'accertamento emergono discrepanze significative tra prezzo contrattuale e prezzo effettivo versato, l'Amministrazione può procedere a rettifiche e ad accertamenti per evasione o elusione, ma tale intervento richiede prova concreta delle modalità e dei fatti contestati.
- Per minimizzare contestazioni, il contribuente/acquirente dovrebbe conservare e allegare documentazione idonea (bonifici, quietanze, cambiali, piani di pagamento, garanzie, accordi transattivi) e, in caso di pagamenti differiti, prevedere nel contratto clausole chiare sul cronoprogramma dei pagamenti e sugli strumenti di garanzia.
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