Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/06/2021 n. 2973 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Soggetto contribuente/ricorrente - Dipendente bancario - Datore lavoro - Accordo esodo - Corresponsione contributi volontari - Soggetto contribuente/ricorrente - Ente pensionistico - Successivo versamento - Datore lavoro - Somme erogate - Omessa certificazione - Soggetto contribuente - Dichiarazione reddituale - Successiva presentazione - Deduzione integrale - Credito Irpef maturato - Richiesta rimborso - Amministrazione ricevente - Illegittimità diniego - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto illegittimo il diniego dell'Amministrazione: i contributi volontari versati all'ente pensionistico sono deducibili integralmente dal reddito complessivo e il credito IRPEF derivante dalla deduzione deve essere rimborsato dall'Amministrazione, anche in presenza di mancata certificazione da parte del datore di lavoro, purché il contribuente provi l'effettivo versamento.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente, a seguito di un accordo all'esodo, ha ricevuto dal datore di lavoro somme corrispondenti ai contributi volontari che poi ha versato direttamente all'ente pensionistico; avendo dedotto tali contributi nella dichiarazione ha maturato un credito IRPEF e ha richiesto il relativo rimborso, che l'Amministrazione ha negato (anche per assenza di certificazione da parte del datore). Il ricorrente impugna il diniego.

Norme richiamate

  • d.lgs. 47/2000, art. 13

    La norma disciplina la deducibilità dei contributi previdenziali; ne deriva che i contributi volontari versati all'ente pensionistico possono essere dedotti integralmente dal reddito complessivo, con conseguente diritto al credito IRPEF correlato.

  • Cass., 16073/14

    Giurisprudenza di riferimento che conferma il diritto del contribuente al rimborso del credito IRPEF derivante dalla deduzione dei contributi volontari anche quando manca la certificazione del datore di lavoro, purché sia dimostrato l'effettivo versamento all'ente pensionistico.

Massime di principio

  • I contributi volontari versati all'ente pensionistico sono integralmente deducibili dal reddito complessivo; il contribuente può ottenere il rimborso del credito IRPEF risultante se prova l'effettivo versamento.
  • La mancata certificazione del datore di lavoro non impedisce automaticamente il riconoscimento del rimborso: l'Amministrazione deve valutare la prova documentale del versamento effettuato dal contribuente.
  • In casi simili è cruciale conservare e produrre documentazione probatoria (accordo di esodo, ricevute/quietanze di versamento all'ente pensionistico, estratti conto, eventuali comunicazioni del datore) per ottenere il rimborso.
  • Se l'Amministrazione nega il rimborso, il contribuente ha titolo a ricorrere: la giurisprudenza tende a riconoscere il credito quando il versamento è dimostrato.
  • Occorre prestare attenzione ai termini di decadenza/prescrizione e alla corretta indicazione nella dichiarazione dei redditi; verificare anche eventuali riflessi contributivi o fiscali delle somme erogate dal datore di lavoro.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.