Cassazione Penale, Ordinanza n. 06386/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per concorso nel reato di ricettazione, contestando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che i giudici di merito avessero mal valutato gli elementi istruttori e che la sua partecipazione al fatto non fosse dimostrata; 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo in modo generico l'erroneità del trattamento sanzionatorio. La vicenda concreta riguardava il trasporto di un trattore agricolo di provenienza delittuosa, rispetto al quale il ricorrente era stato ritenuto soggetto interessato al trasporto, in quanto mittente e destinatario indicati nel documento di trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse, in realtà, a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica. Ha inoltre considerato manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, rilevando che il diniego era stato adeguatamente motivato dai giudici di appello e che, secondo giurisprudenza consolidata, può essere giustificato anche con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti penali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma incriminatrice del delitto di ricettazione, rispetto al quale è stata ritenuta la partecipazione dell'imputato.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con motivazione ritenuta congrua e insindacabile in cassazione se non illogica o arbitraria.
La Corte ribadisce che la valutazione dei criteri di commisurazione della pena è giudizio di fatto del merito, censurabile solo per illogicità manifesta.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma degli elementi di fatto né una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella operata dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio è scrutinabile in cassazione solo se si traduce in una manifesta e decisiva illogicità della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
- Quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e non illogica, il motivo di ricorso che mira a contestarne il risultato probatorio è inammissibile perché richiede un nuovo giudizio di fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e può tener conto anche dei precedenti penali, ove ciò sia espresso in una motivazione non arbitraria.
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