Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rescissione del giudicato presentata il 23/09/2021 ex art. 629-bis c.p.p. e, in via subordinata, istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello del 4/07/2018. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che avesse avuto "effettiva conoscenza" del provvedimento a seguito di una unica dichiarazione di domicilio resa all'ufficio matricola del carcere al momento della scarcerazione (atto compiuto senza assistenza linguistica, su atti non tradotti, con una nomina fiduciaria in realtà designata d'ufficio).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato perché l'art. 625-ter, comma 1, c.p.p. si applica solo al condannato "nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo" e non al contumace (non irreperibile) quale era stato dichiarato il ricorrente. Quanto alla richiesta subordinata di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione (previgente art. 175 c.p.p., commi 2 e 2-bis), la Corte ha confermato che la domanda è tempestiva solo se proposta entro 30 giorni dal momento in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento e deve essere presentata al giudice competente; una domanda presentata al giudice incompetente e trasmessa oltre il decorso del termine è tardiva, come avvenuto nel caso. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata come base formale della richiesta iniziale di rescissione del giudicato; la Corte ha comunque valutato l'inammissibilità sul presupposto applicativo di altre norme (art. 625-ter e disciplina della restituzione).
"nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo"
La Corte ha interpretato la norma nel senso che la rescissione del giudicato prevista da questa disposizione è riservata ai casi di assenza per tutta la durata del processo e non può applicarsi al contumace che sia stato dichiarato tale (ma non irreperibile).
art. 175 c.p.p. (previgente), commi 2 e 2-bis
Secondo la giurisprudenza richiamata e il Collegio, la domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione contro sentenza contumaciale è tempestiva se proposta entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento; il termine è perentorio e la presentazione al giudice incompetente con successiva trasmissione dopo la scadenza rende la domanda tardiva.
Indica la competenza della Corte di cassazione a decidere sulla richiesta di restituzione nel termine proposta avverso sentenze contumaciali per procedimenti anteriori alla legge n. 67/2014; la Corte territoriale ha trasmesso gli atti a questa Corte in virtù di tale norma.
Norma che disciplina la trasmissione degli atti dal giudice incompetente; la Corte ha ricordato che la trasmissione effettuata dopo la scadenza del termine non sanifica l'irritualità della domanda rispetto alla perentorietà del termine dei 30 giorni.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha applicato anche una sanzione pecuniaria (equo importo di euro 3.000) alla cassa delle ammende perché ha ravvisato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Richiamata per distinguere la normativa applicabile ai procedimenti contumaciali definiti secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge; per i processi anteriori continua ad applicarsi la disciplina previgente dell'art. 175 c.p.p.
Massime di principio
- La richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter c.p.p. è riservata ai casi in cui si sia proceduto in assenza per l'intera durata del processo; non è strumento applicabile se l'imputato è stato dichiarato contumace ma non irreperibile.
- La domanda di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale (previgente art. 175 c.p.p.) è soggetta a un termine perentorio di 30 giorni a partire dall'effettiva conoscenza del provvedimento; va proposta al giudice competente: la presentazione al giudice incompetente e la successiva trasmissione oltre il termine rendono la domanda tardiva.
- La 'effettiva conoscenza' è rilevante ai fini dell'interruzione dei termini: l'aver fornito un domicilio o una dichiarazione in cancelleria (es. all'ufficio matricola) potrebbe non essere sufficiente a provare l'effettiva conoscenza se vi sono elementi che mettono in dubbio la ricezione (assenza di assistenza linguistica, atti non tradotti, ecc.). Tuttavia, anche ove si contesti l'effettiva conoscenza, la domanda deve essere tempestivamente proposta al giudice competente.
- Nei procedimenti definiti anteriormente all'entrata in vigore di riforme (es. legge n. 67/2014) si applicano le regole previgenti (art. 175 previgente); è dunque fondamentale verificare la normativa applicabile temporalmente al caso concreto.
- L'inammissibilità procedurale può comportare conseguenze economiche rilevanti: condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella lite, ammende o somme da versare alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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