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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30970/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la sua condanna per truffa e falso in atto pubblico. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto di truffa, ma la doglianza è stata ritenuta meramente fattuale, quindi non idonea a scardinare la decisione di merito. Con il secondo motivo ha lamentato omessa motivazione sulla partecipazione dell'imputata al delitto di falso, ma la censura è stata considerata inedita. Ha inoltre chiesto il riconoscimento delle attenuanti ex artt. 114 e 62-bis c.p., ma senza indicare ragioni a sostegno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in censure di merito mascherate da violazione di legge e vizio motivazionale; che il secondo motivo fosse nuovo e quindi non esaminabile; e che la richiesta di attenuanti generiche e di diminuzione per minima partecipazione fosse formulata in modo assertivo e privo di supporto argomentativo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    disposizione incriminatrice richiamata per il reato di truffa oggetto di conferma in appello.

  • artt. 476-482 c.p.

    disposizioni incriminatrici richiamate per il reato di falso oggetto di conferma in appello.

  • art. 114 c.p.

    richiamato quale norma invocata per la richiesta di diminuzione della pena per minima partecipazione, ma la richiesta è stata ritenuta priva di specifiche ragioni.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato quale base per la richiesta di attenuanti generiche, giudicata meramente istantanea e non argomentata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvono in una mera rivalutazione del fatto e della prova già esaminata dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: una censura nuova, non dedotta nei gradi precedenti, è inammissibile se introduce per la prima volta questioni non trattate nella decisione impugnata.
  • Le richieste di attenuanti o di diminuzione di pena devono essere sorrette da puntuali allegazioni e da una effettiva deduzione difensiva; istanze meramente assertive e prive di supporto argomentativo non sono idonee a censurare la sentenza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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