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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01386/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice dell'esecuzione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Terni, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra diverse condanne definitive riportate per reati contro il patrimonio e fatti commessi in periodi e luoghi diversi. In particolare, le condanne riguardavano episodi qualificati, a seconda dei casi, come violenza privata, danneggiamento, ricettazione, tentata truffa/rapina e estorsione. Con il ricorso per cassazione, ulteriormente illustrato da memoria, si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p., sostenendo che il tribunale avesse valorizzato solo il tempo trascorso e la diversa tipologia dei reati, senza considerare adeguatamente lo stato di tossicodipendenza del condannato, che sarebbe stato indice della medesima originaria ideazione criminosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: per riconoscere la continuazione occorre che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato, mentre dagli atti emergeva solo una sequenza di reati commessi in un lungo arco temporale e in luoghi diversi, senza elementi concreti unificanti. La Corte ha inoltre ribadito che lo stato di tossicodipendenza, da solo, non è criterio sufficiente per affermare la continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Per il riconoscimento della continuazione è necessario che il medesimo disegno criminoso sia desumibile già dal primo reato; non basta la sola omogeneità parziale dei titoli di reato, né il solo stato di tossicodipendenza del condannato.

  • art. 610 c.p.

    Norma richiamata come titolo di uno dei reati oggetto di condanna pregressa.

  • art. 635 c.p.

    Norma richiamata come titolo di uno dei reati oggetto di condanna pregressa, e in altri capi insieme ad ulteriori reati contro il patrimonio.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come titolo di uno dei reati oggetto di condanna pregressa.

  • art. 112 c.p.

    Norma richiamata come titolo in concorso con altri reati nella sentenza di condanna pregressa.

  • art. 640 c.p.

    Norma richiamata come titolo di uno dei reati oggetto di condanna pregressa e di un tentativo contestato in altra sentenza.

  • art. 56 c.p.

    Norma richiamata in relazione a un tentativo di reato oggetto di precedente condanna.

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata come aggravante o qualificazione di un precedente episodio patrimoniale.

  • art. 629 c.p.

    Norma richiamata come titolo di un reato oggetto di precedente condanna.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio esecutivo per il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati, non è sufficiente la mera pluralità di condanne per fatti della stessa natura o l'appartenenza ai medesimi bisogni personali dell'agente: occorre la prova di un originario programma criminoso unitario.
  • L'identità del disegno criminoso deve risultare da elementi concreti e oggettivi riferibili già al primo episodio, non potendo essere ricavata ex post in via meramente congetturale dalla somiglianza tra i reati o dalla contiguità psicologica dell'autore.
  • La commissione dei reati in un lungo arco temporale e in luoghi diversi è indice incompatibile con la riconducibilità a un unico progetto criminoso, salvo specifici elementi contrari.
  • Lo stato di tossicodipendenza, pur potendo costituire elemento valutabile, non è da solo sufficiente a fondare il riconoscimento della continuazione in assenza di ulteriori indici univoci.
  • In sede di legittimità, censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale sono inammissibili quando la decisione impugnata sia già sorretta da motivazione logica e congrua.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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