Cassazione Penale, Sentenza n. 11077/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) vizio di motivazione e illogicità nella pronuncia di responsabilità, sostenendo che non risultava provato il possesso dell'autovettura né che i messaggi rinvenuti sul telefono della parte offesa provenissero dall'utenza del ricorrente; 2) violazione del divieto di "reformatio in pejus", poiché la Corte territoriale, pur essendo stato proposto appello solo dall'imputato, ha modificato in pejus il trattamento sanzionatorio rispetto alla sentenza di primo grado, determinando una pena base più elevata e introducendo una pena pecuniaria non inflitta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per essere una richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e per aspecificità. Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte territoriale ha violato il divieto di reformatio in pejus introducendo la multa e incrementando la pena detentiva rispetto al primo grado nonostante mancasse un motivo di gravame dal Pubblico Ministero. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato la pena, eliminando la sanzione pecuniaria e fissando la pena in complessivi anni uno e mesi uno di reclusione.
Norme richiamate
D.L. 137/2020, art. 23 comma 8
norma richiamata per attestare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della disposizione; rilevanza procedurale relativa alla modalità di trattazione
consente alla Corte di Cassazione, nell'annullamento limitato, di rideterminare la pena sulla base delle determinazioni dei giudici di merito; strumento applicato per fissare la nuova misura della pena senza rinvio
Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402 (Dessimone)
richiamata per il principio secondo cui la Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove; la mera prospettazione di una diversa valutazione fattuale non integra un vizio di legittimità
Sez. 1, n. 46271 del 03/11/2004, Rv. 230320
sancisce che il divieto di "reformatio in pejus" riguarda non solo il risultato finale della pena ma anche tutti gli elementi che concorrono al calcolo della pena stessa; principio applicato per annullare l'aggravamento sanzionatorio operato in appello
Sez. 2, n. 30198 del 10/09/2020, Rv. 279905
conferma che il giudice dell'impugnazione non può modificare la sentenza in peius in assenza di specifico motivo di gravame da parte del Pubblico Ministero, anche quando si tratti di pena illegale; rafforza il divieto applicato nel caso
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede le valutazioni di fatto dei giudici di merito se il ricorrente non dimostra specifici vizi logico-giuridici della motivazione; le doglianze generiche sulla valutazione probatoria sono spesso inammissibili.
- Il divieto di "reformatio in pejus" si applica non solo al risultato finale (pena complessiva) ma anche a tutti gli elementi che concorrono al calcolo della pena (pena base, aumento per continuazione, attenuanti, sanzioni pecuniarie): il giudice d'appello non può aggravare il trattamento sanzionatorio quando ha impugnato solo l'imputato e non vi sia gravame del PM.
- Se la Corte d'appello ha aggravato la posizione sanzionatoria in violazione del divieto di reformatio in pejus, la Cassazione può annullare senza rinvio la parte sanzionatoria e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., sulla base delle determinazioni dei giudici di merito.
- Per contestare efficacemente le conclusioni dei giudici di merito circa il possesso o l'attribuzione di comunicazioni (es. messaggi telefonici) è necessario proporre censure specifiche che affrontino la motivazione e i punti probatori concreti; altrimenti la censura sarà considerata aspecifica e inammissibile.
- La modifica in pejus è ammessa solo se il Pubblico Ministero propone specifico motivo di gravame o nei casi previsti dalla legge; senza ciò, ogni incremento della pena o l'introduzione di nuove sanzioni non inflitte in primo grado costituisce vizio correggibile in cassazione.
Testo integrale
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