Cassazione Penale, Ordinanza n. 34191/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le censure generiche e non pertinenti alla motivazione effettiva della sentenza impugnata. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17 marzo 2026, contestando la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito avevano motivato il diniego rilevando che l'imputata aveva già beneficiato della sospensione condizionale per la durata massima di due anni, in seguito a una precedente condanna. Il primo motivo di ricorso ha prospettato una ragione diversa da quella effettivamente posta a fondamento della decisione, ossia la generica non meritevolezza del beneficio. Gli ulteriori motivi, con cui si lamentavano l'omessa valutazione di elementi favorevoli e una generica violazione di legge, non si confrontavano con il divieto previsto dall'art. 164, ultimo comma, c.p.
Norme richiamate
gli altri motivi sono, parimenti, generici e non calibrati sulla citata decisione avendo trascurato, sia lamentando la mancata valutazione di elementi favorevoli, sia deducendo una generica violazione di legge, di prendere in esame il divieto normativo di cui all'art. 164, ultimo comma, cod. pen. posto a giustificazione della decisione gravata
Il diniego della sospensione condizionale era fondato sul divieto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 164 c.p., in ragione del precedente beneficio già concesso nella misura massima. Le doglianze che non affrontano tale ragione decisoria sono generiche e non pertinenti.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che censura una ragione decisoria diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Le censure relative al diniego della sospensione condizionale devono confrontarsi con la specifica motivazione della decisione e con il divieto normativo che ne costituisce il fondamento; la mera deduzione di elementi favorevoli o di una generica violazione di legge non è sufficiente se trascura tale ratio.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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