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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5647 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la cartella di pagamento notificata il 5 aprile 2005, conseguente all’iscrizione a ruolo degli avvisi di rettifica IVA relativi agli anni 1997 e 1998, notificati nel 2002. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR della Campania aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo invalide le notifiche: quella relativa al 1998 perché eseguita presso il domicilio del liquidatore invece che presso la sede sociale, senza raccomandata A/R e senza indicazione in relata dei presupposti della procedura; quella relativa al 1997 perché consegnata alla moglie del liquidatore e non presso la sede sociale. In Cassazione l’Agenzia ha contestato, con il primo motivo, l’applicazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo che, non essendo noto il comune di residenza del destinatario, si applicava la procedura dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo ha sostenuto che, in caso di società cancellata, la notifica poteva essere effettuata al domicilio dell’ultimo liquidatore e consegnata a un familiare assente il destinatario, ai sensi degli artt. 145 e 139 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha rilevato preliminarmente che C. s.r.l. era stata cancellata dal registro delle imprese il 21 agosto 2001 e che, dal 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, doveva considerarsi estinta. Poiché la cartella era stata notificata il 5 aprile 2005, il liquidatore non aveva più capacità processuale e la legittimazione era trasferita ai soci; il difetto originario di capacità processuale, rilevabile d’ufficio anche in Cassazione, comportava che la causa non potesse essere proposta. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, senza esaminare nel merito i due motivi sulle notifiche. Nulla sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 6/2003

    A partire dal 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, la società deve considerarsi estinta.

    Nel caso deciso, la cancellazione della società dal registro delle imprese, insieme alla disciplina entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ha comportato che la società fosse ormai estinta al momento della notificazione della cartella e della proposizione della controversia.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    Il difetto originario della capacità processuale è rilevabile ex officio anche in sede di legittimità e comporta, in tale sede, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, (da ultimo Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188).

    Quando emerge in Cassazione un difetto originario di capacità processuale che impedisce la valida instaurazione della causa, la Corte può rilevarlo d’ufficio e cassare la decisione senza rinvio.

Massime di principio

  • Prima di decidere le questioni di merito, il giudice deve verificare che la parte che ha introdotto il giudizio esistesse e avesse capacità processuale al momento della proposizione della causa. Il difetto può essere rilevato d’ufficio anche in Cassazione.
  • Nel caso di società cancellata ed estinta, l’ex liquidatore non può agire in giudizio in nome della società; secondo la pronuncia, la legittimazione processuale si trasferisce ai soci. Una causa proposta dall’ex liquidatore in nome dell’ente estinto non può proseguire e può essere definita con cassazione senza rinvio.
  • Quando la controversia è definita per un vizio preliminare che impedisce la valida proposizione della causa, i motivi di merito — qui quelli sulla validità delle notifiche degli avvisi di accertamento — restano assorbiti e non ricevono una decisione.

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