Cassazione Civile, Ordinanza n. 19911/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'istanza della società presentava riferimenti non coincidenti con il giudizio in corso, ma ha preso atto della successiva posizione dell'Agenzia delle Entrate che ha chiesto a sua volta la declaratoria di estinzione. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell'accordo tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito d'impresa, recuperando a tassazione costi ritenuti indebitamente contabilizzati ai fini IVA, IRPEG e IRAP. In particolare, in appello erano stati ritenuti non deducibili costi relativi a sponsorizzazione, perché supportati da un contratto privo di data certa e da assenza di pagamento tracciato, e costi carburante, perché le schede carburante risultavano incomplete quanto a targa del mezzo, chilometri percorsi e sottoscrizione del gestore. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha proposto tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico; successivamente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere ex art. 6, comma 10, d.l. n. 193 del 2016, allegando domanda di definizione agevolata, accettazione dell'agente della riscossione e pagamenti rateali. La Corte ha tuttavia rilevato incongruenze tra l'istanza e il presente giudizio, perché l'atto e il ruolo indicati non coincidevano con quelli oggetto del ricorso; l'Agenzia ha poi comunque aderito alla richiesta di estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base della domanda di definizione agevolata e della richiesta di cessazione della materia del contendere; la Corte verifica però la non coincidenza dei dati indicati nell'istanza con il presente giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il giudizio sia definito per effetto di una sopravvenienza che elimini l'interesse a decidere, purché la definizione riguardi effettivamente la controversia in esame.
- Quando si invoca una definizione agevolata o altra causa estintiva, occorre che i dati dell'istanza coincidano con il ruolo, l'atto impugnato e il giudizio pendente; incongruenze su numero di ruolo o numero dell'atto impediscono di ritenere automaticamente provata l'estinzione.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di accordo tra le parti sulla cessazione del contenzioso.
Come è indicizzato
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