Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24579/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per accesso abusivo a sistema informatico. L'unico motivo deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 615-ter c.p. La doglianza, tuttavia, era sviluppata in modo generico, come critica di merito alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di appello, senza indicare specifiche ragioni di diritto o precisi dati fattuali idonei a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e frutto di un adeguato esame delle deduzioni difensive. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 615-ter c.p.

    La Corte lo richiama quale norma incriminatrice la cui sussistenza, anche sul piano dell'elemento soggettivo, era stata ritenuta integrata dalla sentenza di merito; in cassazione non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione fattuale priva di specifiche censure giuridiche.

  • art. 615-ter cod. pen.

    Stessa disposizione richiamata nel ricorso e nella motivazione della Corte come titolo del reato contestato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge o vizio di motivazione, si risolva in una generica contestazione di fatto della ricostruzione operata dal giudice di merito.
  • La doglianza sull'elemento soggettivo del reato deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i dati fattuali che rendono illogica o mancante la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • La Cassazione non può essere investita di una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio mediante criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è congrua, non illogica e ha esaminato le deduzioni difensive.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAccesso abusivoImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.